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DICHIARAZIONE IVA 2012, L’AUTONOMA APRE LA STAGIONE

Dichiarazione Iva 2012, l’autonoma apre la stagione

Dal 1° febbraio fino al 1° ottobre 2012 la trasmissione del Modello Iva 2012.

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Salvo alcune eccezioni, tassativamente previste, devono presentare la dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti che esercitano un’attività d'impresa, artistica o professionale entro il 1° ottobre 2012 (in quanto quest’anno il 30 settembre cade di domenica).
Se il contribuente intende utilizzare in compensazione, o chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione stessa, può decidere di presentare la dichiarazione già dal 1° febbraio 2012 in forma autonoma.
Va ricordato però che la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma non consente di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze di Unico, per cui il saldo annuale dovrà essere versato entro il 16 marzo, in un’unica soluzione o a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.

1) Prima dichiari prima compensi

Finché il contribuente intende compensare un credito Iva di importo pari o inferiore a 10.000 € non sussiste alcuna necessità (pur sussistendone la possibilità) di anticipare la trasmissione della dichiarazione Iva, in quanto il credito può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce, e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva.
Quindi ad esempio il credito IVA 2011 di 5.000 €, può essere compensato interamente a partire dall’1.1.2012, senza attendere la presentazione della dichiarazione Iva, che in genere avviene con la presentazione dell’Unico (c.d. dichiarazione unificata).
Se, invece, l’importo del credito che si intende compensare è superiore a 10.000 €, prima di effettuare la compensazione è necessario attendere la presentazione della dichiarazione Iva. E’ evidente quindi il vantaggio che si ottiene anticipando la presentazione del Mod. Iva. In questo caso il modello sarà trasmesso in forma autonoma (perché per l’appunto non “abbinato” al Mod. Unico) a partire dal 1° febbraio.
Quindi, supponendo per esempio un credito IVA 2011 di importo pari a 12.000 €, questo può essere compensato interamente a partire dal 16.3.2012 se la dichiarazione viene presentata in via autonoma entro il 29.2.2012.
Si precisa che le limitazioni descritte prima si riferiscono al credito Iva utilizzato in compensazione, non all’ammontare complessivo che risulta dalla dichiarazione annuale. Così, ad esempio, in presenza di un credito Iva 2011 di 30.000 €, questo può essere compensato senza attendere la presentazione della dichiarazione Iva fino al raggiungimento dei 10.000€, poi ogni altra compensazione potrà avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui è presentato il Mod. Iva 2012. Per compensare il credito Iva di importo superiore a 10.000 €, inoltre, bisogna ricordare che è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline, e che il Mod. F24 deve essere inviato almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.
Per quanto riguarda l’anno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha approvato con provvedimento del 16.1.2012 i modelli Iva 2012 definitivi, che sono disponibili gratuitamente sul sito dell’Agenzia stessa.

2) Il visto di conformità nel Modello Iva per compensare i crediti di importo superiore a 15.000 €

Da quanto spiegato nel paragrafo precedente è chiaro dunque che l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale è strettamente legato alla presentazione della dichiarazione Iva. E lo è per un ulteriore motivo: in caso di utilizzi superiori a € 15.000 alla dichiarazione IVA deve essere apposto il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, ovvero la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell’organo di controllo attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, DM n. 164/99
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, al paragrafo 1.4 della Circolare 16/E del 19.04.2011, che se la dichiarazione Iva viene presentata regolarmente in via autonoma, con visto di conformità, e poi per errore viene ripresentata allegata al modello Unico, senza visto di conformità, le compensazioni per importi superiori a 15.000 € effettuate successivamente alla presentazione del Mod. Unico sono scartate dal sistema. La presentazione della seconda dichiarazione Iva, infatti, fa presumere la volontà di correggere eventuali errori/omissioni della dichiarazione originaria, per questo viene considerata correttiva nei termini, e quindi sostitutiva della precedente. Il contribuente, allora, può:

  • annullare l’invio del Modello Unico con una seconda spedizione dello stesso, ripristinando l’efficacia del Mod. Iva originariamente presentato in forma autonoma;
  • presentare nuovamente la dichiarazione Iva in forma autonoma munita del visto di conformità.

A questo punto, le compensazioni di importo > a 15.000 € tornano ad essere possibili, dal 16 del mese successivo a quello della regolarizzazione.
Scarica dal nostro Business Center la Check list per il visto di conformità

3) L’autonoma entro il 29 febbraio esonera dalla Comunicazione dati Iva

Un altro vantaggio, legato alla presentazione della dichiarazione Iva autonoma, è quello di essere esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA purché il Mod. Iva venga presentato entro il 29.2.2012. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 1 del 25.1.2011, ha chiarito che la presentazione della dichiarazione Iva entro il mese di febbraio esonera tutti i contribuenti alla presentazione della comunicazione dati Iva, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale. Così dispone l'Agenzia nella circolare 1/E/2011: “Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti Iva, coerentemente agli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si ritiene, pertanto, che la possibilità di non comprendere la dichiarazione Iva in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti. Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.”

Allegati

Circolare Agenzia delle Entrate n.16E del 19.04.2011
Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 25.1.2011
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