Federalismo fiscale: la cedolare secca e le modalità di opzione e versamento
Staff di Fiscoetasse
È entrato in vigore dal 7 aprile il nuovo sistema di tassazione delle locazioni ad uso abitativo. Si chiama cedolare secca e permetterà al locatore, che decida di farvi opzione, di scontare un’imposta del 21% o 19% sul canone di locazione annuo, sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali, dell’imposta di registro e di bollo.
Un regime sicuramente conveniente che porta con sé un inasprimento delle sanzioni, con l’obiettivo di far emergere redditi che spesso sono stati nascosti all’erario.Ormai è tutto pronto per chi intende optare per la cedolare; l’Agenzia delle Entrate, infatti, è intervenuta tempestivamente con il provvedimento attuativo del 7.4.2011 con cui ha stabilito le modalità di opzione e di versamento dell’imposta sostitutiva.
La cedolare secca è solo la prima di ulteriori novità annunciate con il decreto legislativo sul federalismo fiscale n.23 del 14.03.2011, che prevede altresì:
• l’introduzione, dal 2014, dell’imposta municipale propria e secondaria facoltativa;
• la devoluzione ai Comuni del gettito relativo alla fiscalità immobiliare, a partire dal 2011.
La cedolare secca e la sua opzione
Per poter tassare i redditi da locazione con l’imposta sostitutiva “cedolare secca”, i soggetti interessati dovranno:
• fare apposita opzione, con le modalità che sono state stabilite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7.4.2011;
• comunicare all’inquilino, con lettera raccomandata, la volontà di aderire a tale regime. Questa comunicazione dovrà avvenire prima della scelta, a pena di inefficacia, e includerà la rinuncia, da parte del locatore, all’aggiornamento del canone, inclusa la variazione ISTAT, per tutta la durata dell’opzione.
Per quanto riguarda l’opzione, essa potrà avvenire in sede di:
• registrazione del contratto, in questo caso il locatore potrà utilizzare mediante la modalità:
telematica, il modello “SIRIA”- reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e compilabile con l’utilizzo del software “SIRIA” nella versione 1.0.0 del 08/04/2011- purché:
o il numero dei locatori sia ≤ 3 e tutti aderiscano alla cedolare;
o il numero dei conduttori sia ≤ 3;
o la locazione riguardi 1 sola unità abitativa e con non più di 3 pertinenze (tutte con attribuzione di rendita);
o il contratto disciplini soltanto il rapporto di locazione;
cartacea, il modello “69”, qualora non sussistano le condizioni sopra elencate; il modello 69 dovrà essere presentato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate in due copie;
• proroga del contratto, in questo caso il locatore dovrà compilare il modello 69 - aggiornato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7.4.2011 - e presentarlo entro il termine per il versamento dell’imposta dovuta sulla proroga, ovvero entro 30 giorni;
• dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è prodotto il reddito da locazione, per i contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso.
Una volta che il locatore ha optato per il regime della cedolare secca, la scelta è vincolante:
• per tutto il periodo di durata del contratto, se l’opzione è stata fatta in sede di registrazione del contratto;
• per tutto il periodo della proroga, se l’opzione è stata fatta in sede di proroga del contratto;
• per il residuo periodo di durata del contratto, se l’opzione è stata fatta nelle annualità successive alla prima.
Il locatore può sempre decidere di revocare l’opzione entro il termine per il pagamento dell’imposta di registro, e una volta esercitata la revoca resta la possibilità di optare nelle annualità successive residue del contratto.
Regime transitorio per il 2011
• Nella dichiarazione dei redditi 2012, periodo d’imposta 2011, per:
i contratti scaduti o oggetto di risoluzione volontaria al 7.4.2011;
i contratti in corso al 7.4.2011 per i quali è già stata fatta la registrazione o è già stato fatto il pagamento per la proroga.
Il locatore non ha diritto al rimborso delle imposte di registro e di bollo versate, inoltre è tenuto a versare l’acconto 2011 della cedolare secca.
• Al momento della registrazione del contratto di locazione, per:
i contratti registrati a partire dal 7.4.2011;
• con il mod. 69, per:
risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7.4.2011;
risoluzione per la quale al 7.4.2011 non è ancora scaduto il termine per pagare l’imposta di registro;
contratti per i quali il termine di pagamento per la proroga, a partire dal 7.4.2011, non è ancora scaduto.
L’opzione espressa in sede di risoluzione del contratto consente di non applicare l’imposta di registro e di bollo, se dovuta, sulla risoluzione stessa e vincola il locatore al versamento dell’acconto della cedolare secca, relativa al periodo d’imposta 2011.
Per i contratti la cui registrazione scade tra il 7.4.2011 e il 6.6.2011, la registrazione (e l’opzione) potrà avvenire entro il 6.6.2011.
Il calcolo della cedolare secca e le modalità di versamento
• 21%, per i contratti di locazione a canone libero;
• 19%, per i contratti a canone concordato, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa.
Tale imposta sostituirà non solo l’Irpef e le relative addizionali, ma anche l’imposta di bollo e l’imposta di registro sul contratto di locazione e sulle risoluzioni e proroghe.
La cedolare secca dovrà essere versata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.
L’Agenzia ha confermato che la misura dell’acconto è pari al:
• 85% per l’anno 2011;
• 95% per l’anno 2012 e i successivi.
Quanto, invece, ai termini di versamento l’Agenzia ha suddiviso quelli relativi all’anno 2011 da quelli applicabili a partire dall’anno 2012:
• per i contratti in corso nell’anno 2011 il pagamento deve avvenire:
entro il 30.11.2011 in un’unica soluzione se l’importo è < 257,52 €;
entro il 16.06.2011 la prima rata (40%) se l’importo è ≥ 257,52 €;
entro il 18.07.2011 la prima rata (40%) maggiorata dello 0,40 % se l’importo è ≥ 257,52 €;
entro il 30.11.2011 la seconda rata (60%)per l’importo restante;
• per i contratti in corso alla data del 31.05.2011 e quelli scaduti o oggetto di risoluzione volontaria prima del 31.05.2011, il pagamento deve avvenire in due rate;
• per i contratti con decorrenza successiva al 31.05.2011 il versamento dell’acconto è effettuato in un’unica soluzione entro il 30.11.2011;
• per i contratti con decorrenza dall’1.11.2011 l’acconto non è dovuto.
Per i versamenti in acconto della cedolare secca a partire dall’anno 2012 l’Agenzia ha stabilito innanzitutto che la misura dell’acconto sarà il 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, e che il versamento dovrà avvenire:
• entro il 30.11 in un’unica soluzione se l’importo è < 257,52 €;
• entro il 16.06 la prima rata (40%) se l’importo è ≥ 257,52 €;
• entro il 18.07 la prima rata (40%) maggiorata dello 0,40 % se l’importo è ≥ 257,52 €;
• entro il 30.11 la seconda rata (60%)per l’importo restante.
Pesanti sanzioni per gli affitti in nero
Per la mancata o l’insufficiente dichiarazione del reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo, si applicano le seguenti sanzioni :
• dal 240% al 480% dell’imposta dovuta, in caso di omessa indicazione;
• dal 200% al 400% dell’imposta dovuta, in caso di indicazione in misura inferiore rispetto a quella effettiva.
Invece, per la mancata registrazione dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
• la durata della locazione è pari a 4 anni a decorrere dalla data di registrazione, con un rinnovo automatico di altri 4 anni;
• dalla data della registrazione il canone annuo ammonta al triplo della rendita catastale adeguato, a partire dal 2° anno, con l’aggiornamento ISTAT. Se il contratto prevede un canone inferiore si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
Per evitare le conseguenze derivanti dalla mancata registrazione, gli interessati devono registrare i contratti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. sul federalismo, quindi entro il 6.6.2011.
Le altre novità del Federalismo
• imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento degli immobili e sui contratti di locazione immobiliare;
• imposte ipocatastali;
• IRPEF sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario);
• tributi speciali catastali;
• tasse ipotecarie;
• cedolare secca sulle locazioni immobiliari;
e l’istituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio della durata di 3 anni, che sarà poi sostituito dal Fondo perequativo.
A decorrere dal 2014, invece, il finanziamento dei Comuni avverrà con l’IMU propria (imposta municipale propria), che sostituirà l’Irpef e le relative addizionali sui redditi fondiari di immobili non locati, e l’ICI.
L’imposta municipale propria riguarderà il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, e si calcolerà sul valore dell’immobile così come determinato attualmente ai fini ICI.
L’aliquota è fissata nella misura dello 0,76% - ridotta a metà per gli immobili locati- ma potrà essere modificata con specifico DPCM; inoltre, i Comuni potranno aumentare o diminuire l’aliquota fino a 0,3 punti percentuali oppure fino a 0,2 punti percentuali, se si tratta di immobili locati.
Sempre a partire dal 2014 i Comuni potranno istituire, con delibera del consiglio comunale, l’IMU secondaria che sostituirà:
• la tassa per l’occupazione di spazi e beni comunali;
• il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche;
• l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
• canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari;
• addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
Il presupposto per l’applicazione dell’IMU secondaria è l’occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile dei comuni, degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico. Essa sarà determinata in base alla durata dell’occupazione e l’entità dell’occupazione.
Commenti
Gentilissimi, parlo del mio caso: il contratto di affitto prosegue per i prossimi 4 anni a partire da agosto 2011. A quali adempimenti debbo provvedere in caso di utilizzo della cedolare secca? Vi ringrazio molto.
Commento di giuliano (09:26 del 15/04/2011)
deve compilare il mod. 69 dicendo che vuole anche per il 2012 beneficiare della cedolare secca e presentarlo all'ufficio anche senza dover pagare imposte.
Risposta di Luigia Lumia (09:17 del 16/09/2011) al commento di giuliano
si deve dichiarare l'affitto, ai fini IRPEF, se la durata dell'affitto è inferiore ai 30 giorni, considerato che non vi è obbligo di registrazione del contratto?
Commento di gianni (10:56 del 15/09/2011)
