Pubblicato il 15/03/2011
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Bollo Auto: il termine di prescrizione è di tre anni

Dott. Tortelotti Fabrizio

Termine di prescrizione bollo auto – l’accertamento del mancato pagamento bollo auto è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento: considerando l’anno di competenza, la prescrizione è di quattro anni

In tema di bollo auto, “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Successivamente lo stesso articolo recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione.
La scadenza del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti riguardo la stessa materia. In particolare, anche se l’elenco è da considerarsi non esaustivo:
• Sentenza 3658 del 28 febbraio 1997 (dep.28 aprile 1997) Corte di Cassazione, Sez. I Civ.;
• Sentenza 44 del 27 marzo 2007 Commissione Tributaria Provinciale di Taranto
• Sentenza 137 del 20 ottobre 2005 Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Come si ricorderà, la "tassa di circolazione", una volta divenuta "tassa di possesso", è diventata regionale dal 1993, per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, è rimasta un tributo di tipo erariale.
Vanno in tale ottica attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono che possono allungare il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso.
A tal proposito si rileva il principio secondo il quale il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi, cosi come confermato anche dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 3658/1997).
In tale ottica assume particolare rilevanza la Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo. Il dispositivo emanato infatti, bocciando le leggi di proroga, dichiara che è costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all'anno 1999.
La Corte infatti ha stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo" che non può definirsi come tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle stesse.

Atti interruttivi della prescrizione del bollo auto

Nel calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia stato rispettato, per esempio in caso di notifica di avviso di accertamento o cartella esattoriale, devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, etc.) e altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale (normalmente da leggi finanziarie o decreti fiscali).
L'ultima legge che ha previsto proroghe e' il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2004 (art.37 legge 326/03) che ha disposto che tutte le prescrizioni (in materia di bollo) con scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05 fossero prorogate a tale ultima data.
Occorre considerare che in tema di bollo auto,oltre all’avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l’interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall’art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte, pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo (in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale).

Modalità di inoltro istanza di annullamento in autotutela

Se il contribuente ritiene quindi l’avviso bonario, l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale infondata, poiché il diritto di richiesta da parte della Regione di competenza non è stato esercitato nei termini, può presentare direttamente alla propria Regione, tramite raccomandata A.R., istanza di annullamento dell’atto stesso.
In caso di ricezione di un avviso di accertamento, ove l’Amministrazione regionale contesta l’omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito al pagamento che se accolto evita un futuro invio di un avviso di accertamento, si può presentare istanza di autotutela entro 30 giorni dalla notifica.
In caso invece di ricezione di cartella esattoriale la presentazione dell’istanza in via di “autotutela” non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere alla Commissione Tributaria.
In caso di mancato pagamento, entro 60 gg. dalla notifica della cartella, il concessionario avvierà la riscossione coattiva.

Fac-simile istanza di annullamento in autotutela del bollo auto

Per scaricare un fac-simile di istanza di annullamento di avviso di accertamento/cartella di pagamento clicca qui:

Istanza di annullamento in autotutela richiesta bollo auto

Commenti

Ottimo articolo.Puntuale riferimento di ogni legge. Esaustivo sotto ogni punto di vista giuridico e pratico.Complimenti. Catania 18.6.2011 Avv. Sebastiano Attardi

- Commento di sebastiano attardi (17:39 del 19/06/2011)

Per una cartella notificata il 13.06.11 relativa ad una tassa (bollo) del 2004, con ruolo esecutivo in data 19.11.2010, esisterebbero i presupposti di una prescrizione ?

- Commento di EMANUELE (13:28 del 26/07/2011)

Salve. Si certo esistono se non sono state effettuate notifiche interruttive precedenti alla ricezione della cartella esattoriale.

- Risposta di tortelottifabrizio (22:24 del 23/10/2011) al commento di EMANUELE

salve,ho ricevuto da equitalia una cartella relativa, ad un bollo non pagato del 1993,con notifica 25/01/2001 premesso che da parte mia non cè stata nessuna notifica,vorrei gentilmente sapere sè ci sono i termini di prescrizione, la ringrazio

- Risposta di andrea (18:25 del 05/04/2012) al commento di EMANUELE

andato all'ufficio ACI per una verifica sui bolli pagati per l'auto negli ultimi anni, mi sono sentito rispondere che mancavano gli anni 2002/3/4 e mi viene indicato il modo di pagamento mediante vecchi bollettini postali in quanto i nuovi sono inutilizzabili per quegli anni. Mi vengono calcolati gli interessi e vado a pagare. Solo successivamente vengo a sapere che c'era dopo tre anni la prescrizione. Ma l'impiegata ACI consiglia di pagare bolli prescritti? Posso tentare di riavere questi 1500 euro? Grazie.

- Commento di mauro (16:56 del 11/08/2011)

Salve. Una volta pagati si può eventualmente esigerne la restituzione tramite istanza di rimborso se vi sono i presupposti (assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale)

- Risposta di tortelottifabrizio (22:27 del 23/10/2011) al commento di mauro

Tutto ciò mi sembra giusto, il bollo è pur sempre una tassa inutile,e oltretutto onerosa. SE QUALCUNO LO SAPESSE POTREBBE DIRMI SE IN UMBRIA LA PRESCRIZIONE è DI 3 ANNI O PIù, ES: IN PIEMONTE HO LETTO CHE ARRIVA A 5 ANNI PUR NON ESSENDO A STATUTO SPECIALE, GRAZIE!!!

- Commento di pietro (19:12 del 25/08/2011)

Salve. La regione umbria applica l'ordinaria prescrizione triennale.

- Risposta di tortelottifabrizio (22:33 del 23/10/2011) al commento di pietro

Egregio Dott. Tortelotti, complimenti per l'articolo. Io avre un quesito la cui soluzione non mi pare si trovi nel testo. Bollo auto del 2005; scadenza prescrizione dunque al 31 dicembre 2008. Interruzione della prescrizione, da parte dell'amministrazione, con atto di accertamento dell'aprile 2008. Scadenza nuovo termine prescrizionale: secondo me aprile 2011, secondo l'agenzia delle entrate (che nel frattempo ha notificato tramite equitalia la cartella nell'agosto 2011) 31 dicembre 2011. Chi ha ragione?

- Commento di Sergio (15:21 del 13/10/2011)

Salve. L’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 indica in tre anni il termine di prescrizione del bollo auto. Il suddetto termine va inteso come 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento del bollo auto

- Risposta di tortelottifabrizio (22:52 del 23/10/2011) al commento di Sergio

Egregio dott. Tortelotti, le chiedo se gentilmente mi può indicazioni in merito alla raccomandata ricevuta in data odierna (11/11/2011). Risulta che non ho pagato il bollo della moto dell'anno Febbraio 2008/Gennaio 2009. Sarei nei termini per fare il ricorso per trascrizione? Grazie

- Commento di Marco (21:11 del 11/11/2011)

Salve La scadenza per il pagamento del bollo è inteso come il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato originariamente il pagamento stesso. Per cui non vi sono i termini per fare ricorso

- Risposta di tortelottifabrizio (22:23 del 18/03/2012) al commento di Marco

Salve Dott.Tortelotti mi sono visto recapitare in data 18/11/2011 la cartella dell'agenzia delle entrate per il mancato pagamento bollo auto anno aprile 2008,mi chiedo il termine dei tre anni per la prescrizione parte dalla data di aprile 2008 ad aprile 2011, oppure l'agenzia fa valere come termine 31/12/2011. Grazie della sua gentile collaborazione.

- Commento di salvo (22:01 del 18/11/2011)

Salve. Il termine è il 31/12/2011 (terzo anno successivo a quello ove doveva essere effettuato il pagamento)

- Risposta di tortelottifabrizio (22:28 del 18/03/2012) al commento di salvo

Salve, nel 2007 ho preso la mia prima auto usata (gennaio 2007) e l'ho tenuta fino a fine anno del 2009, per la precisione il 30-12-2009 quando fu rottamata. Pagai in lieve ritardo il bollo per l'anno 2007 e poi niente più. Nel maggio 2009 mi arrivò la lettera della regione Campania, con la sanzione di 234,59€! Andai presso l'agenzia a cui avevo dato i soldi e l'incarico del pagamento, e mi fu rassicurato che era stata pagata, ma nn mi fu data una ricevuta. Cmq mi disse che avrebbero provveduto allo storno della multa.

Oggi mi è arrivata la cartella esattoriale di Equitalia Sud S.p.a. dove mi viene contestata la stessa, per una somma di 270,23€.

Cosa posso fare?!?! Grazie.

P.s: non ho ancora ricevuto avvisi dalla regione campania per l'anno 2008 e 2009!.

- Commento di Paolo (14:16 del 05/12/2011)

Salve. Occorreva verificare esattamente il contenuto non tanto della cartella esattoriale ma dell'avviso bonario pervenuto. Probabilmente l'agenzia alla quale ha dato incarico non ha provveduto ad annullare il medesimo

- Risposta di tortelottifabrizio (22:36 del 18/03/2012) al commento di Paolo

Salve, volevo avere gentilmente un'informazione: ho acquistato l'auto il 25/07/2011 e il vecchio proprietario, solo dopo aver fatto il passaggio, mi dice che il bollo con scadenza aprile 2011 non e' stato pagato; la mia domanda e': a cosa vado incontro io?? Dovrò pagare io il bollo non pagato in quella data? Quando dovrò pagare adesso io il prossimo bollo? e se ci saranno sanzioni o qualcosa simile!!!! Grazie mille per favore rispondetemi!

- Commento di Alessandro (07:41 del 10/12/2011)

Salve. Il bollo andava pagato dal precedente proprietario e quindi se sanzioni ci saranno esse sono a carico dello stesso

- Risposta di tortelottifabrizio (22:39 del 18/03/2012) al commento di Alessandro

Salve Dott. Tortellotti, ho una questione da porLe. Bollo non pagato del 2001, cartella del 2009, pertanto si ha ampiamente maturazione della prescrizione, tuttavia il contribuente non esercita alcuna azione...nuova cartella nel 2011:una volta maturata la prescrizione la si perde se tale diritto non viene invocato nel termine utile di 60 gg o è possibile invocarla anche successivamente?in seguito,2004, l'auto viene data in permuta ad una concessionaria, i successivi bolli non pagati..e stesso discorso precedente..in tale ipotesi vi è stata, inoltre, la predisposizione di quei contratti tipo senza ulteriori formalità,peraltro privi di rilevanza per l'ag. delle entrate, cosa fare?Attendo risposta

- Commento di Anna (15:35 del 15/12/2011)

Salve. La prescrizione va comunque invocata per tempo in quanto la cartella esattoriale ha anche rilevanza esecutiva decorsi i 60 giorni dalla notifica. Anche per il mancato pagamento dei bolli dal 2004 in avanti occorre comunque contestare l'avvenuta prescrizione

- Risposta di tortelottifabrizio (22:43 del 18/03/2012) al commento di Anna

Salve potrei sapere dopo quanti anni va in prescrizione il bollo in sardegna?

- Commento di giovanna sanna (11:39 del 19/12/2011)

Salve. La regione Sardegna applica l'ordinaria prescrizione triennale

- Risposta di tortelottifabrizio (22:49 del 18/03/2012) al commento di giovanna sanna

perdonate l'ignoranza... ma da quando decorrono i 3 anni? dalla data di emissione del bollo oppure dalla data di scadenza? Mi spiego meglio ... Bollo 2007 data di emissione aprile 2007 valido fino al marzo 2008. Il bollo in che data si prescive? Fermo restando che non siano pervenute altre comunicazioni?

- Commento di gianluca (15:58 del 21/01/2012)

Salve. Il termine è il 31/12/2011 (terzo anno successivo a quello ove doveva essere effettuato il pagamento)

- Risposta di tortelottifabrizio (22:50 del 18/03/2012) al commento di gianluca

Buonasera,ho richiesto ad Equitalia la mia situazione debitoria e nel prospetto che mi hanno consegnato risultano :tassa automobilistica 2001-2002 notificata il 21-08-2007 e varie contravvenzioni del 2000-2001-2004 e addirittura 1999.Sono andate prescritte?devo fare opposizione con un avvocato a equitalia?grazie in anticipo per la risposta

- Commento di Silvana (15:05 del 27/01/2012)

Buonasera. L'avvenuta prescrizione era da invocare nel suo caso entro 60 gg. dalla notifica della cartella esattoriale. In mancanza di conoscenza dell'emissione di quest'ultima il ricorso che si appresta a fare dovrebbe essere basato anche e soprattutto su altri motivi (irregolare notifica, difetto di motivazione, ecc..)

- Risposta di tortelottifabrizio (22:55 del 18/03/2012) al commento di Silvana

In data 02/02/2012 ho ricevuto due cartelle di pagamento da Equitalia (Agenzia delle Entrate Ufficio di Catania) per il bollo di un auto per l'anno 2001 la prima cartella e per l'anno 2002 la seconda. Ruolo ordinario reso esecutivo in data 02/07/2008 la prima cartella. Ruolo ordinario reso esecutivo in data 04/12/2008 la seconda cartella. Non ho mai ricevuto niente altro a riguardo e volevo sapere se devo pagare o sono caduti in prescrizione, essendo la Sicilia una Regione a Statuto Speciale. Grazie

- Commento di Massimo74 (12:40 del 02/02/2012)

EGREGIO DOTTORE.MI AIUTI,O RICEVUTO UNA CARTELLA DA EQUITALIA PER IL BOLLO RELATIVO 1997.NOTIFICATO 2004 .COSA DEVO FARE DEVO PAGARE.GRAZIE TANTO

- Risposta di elisabeta (19:40 del 13/03/2012) al commento di Massimo74

Salve. Occorre contestarne l'avvenuta prescrizione.

- Risposta di tortelottifabrizio (23:05 del 18/03/2012) al commento di elisabeta

Salve. Vi sono gli estremi per ricorrere per l'avvenuta prescrizione.

- Risposta di tortelottifabrizio (23:02 del 18/03/2012) al commento di Massimo74

Salve Dottore, potrei sapere cortesemente come posso fare a risalire se ho effettuato il bollo del 2008?,da momento che non riesco a trovare la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Grazie in anticipo per la cortese collaborazione.

- Commento di gianluca (13:39 del 04/02/2012)

Salve. Provi a verificare direttamente presso un ufficio aci oppure presso la sua Regione di appartenenza

- Risposta di tortelottifabrizio (23:08 del 18/03/2012) al commento di gianluca

salve Dottore, le volevo illustrare con poche righe la mia situazione... ho acquistato un auto a dicembre 2002 avendo rottamato una vecchia auto usufruivo di 3 anni di bollo gratis; nel 2005 persi il lavoro e non ne ho più mai trovato un altro, di conseguenza non ho mai più pagato un bollo, non è mai arrivato nulla a casa, all interno dell ufficio delle entrate la mia targa manco figura..che tipo di sorprese mi devo aspettare?

- Commento di effy (17:26 del 05/02/2012)

Salve. Arriveranno molto probabilmente degli avvisi bonari da parte della sua Regione di appartenenza oppure più probabilmente cartelle esattoriali per la richiesta dei bolli evasi, maggiorati di sanzioni

- Risposta di tortelottifabrizio (23:11 del 18/03/2012) al commento di effy

EGREGIO DOTT.TORTELOTTI,LE CHIEDO CORTESEMENTE DI AIUTARMI A RISOLVERE IL SEGUENTE PROBLEMA....IL 13/11/2008 RICEVO ATTO DI ACCERTAMENTO PER BOLLO AUTO NON PAGATO RIFERITO A PERIODO TRIBUTARIO GENNAIO 2005(E FIN QUI CI SIAMO)!ATTENDO LA CARTELLA ESATTORIALE CHE PERò MI VIENE NOTIFICATA IL 05 GENNAIO 2012 CON ATTO RESO ESECUTIVO 31/10/2011.VORREI SAPERE SE LA CARTELLA E'CONTESTABILE ED EVENTUALMENTE COSA DOVREI FARE...??

- Commento di giusy (23:54 del 17/02/2012)

Salve La cartella è contestabile attraverso una istanza di autotutela reclamando l'avvenuta prescrizione.

- Risposta di tortelottifabrizio (23:16 del 18/03/2012) al commento di giusy

EGREGIO DOTTORE....MI AIUTI!NEL NOVEMBRE 2008 MI VIENE NOTIFICATO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO PER BOLLO AUTO RELATIVO A GENNAIO 2005....NON PAGO E NEL GENNAIO 2012 RICEVO CARTELLA ESATTORIALE CON RUOLO RESO ESECUTIVO IL 31/10/2011...VORREI SAPERE SE è CONTESTABILE...GRAZIE TANTE

- Commento di giusy (02:26 del 19/02/2012)

Salve. Occorreva verificare esattamente il contenuto non tanto della cartella esattoriale ma dell'avviso bonario pervenuto dalla Regione. L'agenzia alla quale ha dato incarico probabilmente non ha adempiuto all'annullamento dello stesso

- Commento di tortelottifabrizio (22:34 del 18/03/2012)

Dottore Buongiorno Mi è arrivata una cartella esttoriale di equitalia di un bollo della moto dell'anno 2006 nn pagato con relativi interessi vorrei sapere se è contestabile.... la ringrazio per la sua disponibilita' Saluti Claudio

- Commento di Claudio (10:35 del 20/03/2012)

Salve Vi sono gli estremi per ricorrere. Infatti è avvenuta la prescrizione del bollo stesso (31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento dello stesso)

- Risposta di tortelottifabrizio (23:29 del 20/03/2012) al commento di Claudio

Buongiorno Dott. Tortelotti

Mio padre ha ricevuto una cartella esattoriale da parte di equitalia, per un bollo relativo al 2006.

L' auto è stata poi intestata a me (figlio) per godere del decreto Bersani nel 2008. Per un bollo di circa 180 euro mi chiedono 707 euro.

Devo quanto chiedono? Cordiali saluti

- Commento di Vincenzo (13:40 del 20/03/2012)

Salve Per il pagamento del bollo oltre un anno dalla scadenza la sanzione è pari al 30 per cento dell'importo del bollo stesso a cui vanno aggiunti gli interessi. Nel suo caso, se l'anno di riferimento è il 2006, la cartella è impugnabile in quanto il bollo stesso è prescritto entro 60 giorni dalla notifica

- Risposta di tortelottifabrizio (23:38 del 20/03/2012) al commento di Vincenzo

In riferimento al messaggio precedente, mi accorgo che equitalia mi chiede i bolli 2006 e 2007. Per un totale di 707 euro. Nei vari fogli che mi spediscono c'è scritto reso esecutivo il 27-12-2011. Mio padre ha ricevuto la raccomandata da parte di equitalia il 19-3-2012. Il bollo del 2006 è notificato l' omesso pagamento 2 volte (a detta loro) il 15/09/2009 scrivendo poi la mia targa giusta, poi vi è una seconda notifica in data 13/10/2009 ma quando scrivono la targa non corrisponde a quella della mia auto. Il bollo 2007 viene invece notificato il 07/10/2010. Devo quanto chiedono o posso fare ricorso? Grazie

- Risposta di Vincenzo (22:16 del 13/04/2012) al commento di tortelottifabrizio

Salve Vincenzo Purtroppo con l'invio degli avvisi di accertamento si interrompe il termine prescrizionale L'errore che compare sulla targa del suo veicolo poteva essere motivo di annullamento dell'avviso stesso se fosse stato impugnato. Considerato quanto sopra e quello che lei scrive i bolli anno 2006 e anno 2007 sono da pagare

- Risposta di fabrizio tortelotti (17:36 del 14/04/2012) al commento di Vincenzo

Buongiorno, ho ricevuto un sollecito di pagamento dei tributi iscritti a ruolo relativo a tasse automobilistiche anno 2002. Si fa riferimento a un ruolo del 2006 e a una cartella notificata il 10/10/2007 ma da me mai ricevuta. L'Ente creditore indicato nel ruolo è l'amministrazione finanziaria, la regione di cui la tassa automobilista è di competenza è la Sardegna. A chi devo inviare l'istanza di autotutela? Qual'è l'indirizzo di riferimento a cui spedire? Grazie della risposta Fabio Agus

- Commento di fabio agus (19:18 del 27/03/2012)

Salve La regione Sardegna ha delegato la competenza per i bolli auto all'agenzia delle entrate. Per cui occorre inviare l'istanza presso la stessa agenzia in base al luogo di residenza e ai capoluoghi competenti (cagliari, nuoro, oristano, sassari)

- Risposta di fabrizio tortelotti (12:53 del 10/04/2012) al commento di fabio agus

Buongiorno, vorrei avere un'informazione sulla possibilità di impugnare una cartella notificatami nel Febbraio 2012 relativa al mancato pagamento del bollo auto dell'anno 2005. Invero, nel 2008 mi è stato notificato l'atto di accertamento, da me non impugnato. Posso entro i 60 gg impugnare la cartella senza aver impugnato a suo tempo l'atto di accertamento? La mia regione di appartenenza è la Sicilia. Grazie in anticipo per la Sua collaborazione.

- Commento di anna (11:03 del 28/03/2012)

Salve Purtroppo l'avviso di accertamento ha interrotto i termini di prescrizione ed è su di esso che doveva già ricorrere. Si può tentare di impugnare la cartella ma con esiti alquanto incerti vista la notifica di un precedente atto non contestato

- Risposta di fabrizio tortelotti (12:57 del 10/04/2012) al commento di anna

Salve, ringraziando anticipatamente per il Suo aiuto, vorrei chiederLe quali sono le modalità per una mia verifica sulle notifiche (avvisi bonari , ecc..) in relazione a bolli passati non pagati. Ho avuto un resoconto da equitalia (dietro mia richiesta)sulla situazione debitoria. Poichè ci sono bolli che risalgono a molti anni fa (di cui sinceramente non ricrdo se ricevetti notifiche),vorrei sapere a chi rivolgermi per avere tali informazioni; questo per esser sicura del diritto di presentare ricorso appelandomi alla prescrizione. Cordiali Saluti

- Commento di Erica (11:17 del 29/03/2012)

Salve. Dovrebbe chiedere direttamente alla sua Regione di competenza e per quanto riguarda invece le cartelle esattoriali direttamente ad Equitalia.

- Risposta di fabrizio tortelotti (12:59 del 10/04/2012) al commento di Erica

Buongiorno vorrei avere un'informazione come comportarmi su una cartella esattoriale ricevuta nel 2011 relativa al mancato pagamento del bollo auto dell'anno 2005 grazie in anticipo per la Sua risposta

- Commento di Speranza (13:23 del 30/03/2012)

Salve In caso di mancata ricezione di altri atti interruttivi del termine (avvisi di accertamento,avvisi bonari, etc...) può inviare istanza di autotutela direttamente presso la Regione di competenza chiedendo l'annullamento dell'atto per avvenuta prescrizione

- Risposta di fabrizio tortelotti (13:01 del 10/04/2012) al commento di Speranza

salve, prima di tutto complimenti per il suo articolo molto interessante e utile.

qualche giorno fa ho ricevuto una cartella della famosissima "EQUITALIA" relativa a diversi bolli anno 2006 notificato il 13/10/2009 anno 2007 notificato il 29/07/2010 un'altra auto anno 2007 notificato il 21/07/2010

tutti i bolli hanno un reso esecutivo in data 27/12/2011

e per un'auto non riesco ad ottenere informazioni relative ai bolli perchè sul sito dell'agenzie dell'entrate mi dice "tasse non calcolabile".

In questa situazione che posso fare? devo pagare?

grazie mille

- Commento di rossana (15:44 del 02/04/2012)

Salve Grazie innanzitutto per il suo commento. Trovo strano che in una cartella esattoriale arrivino tutti i bolli in arretrato. Non si tratta invece di un sollecito di pagamento? Se è effettivamente un sollecito i termini per ricorrere decorrevano dalla ricezione delle singole cartelle esattoriali ossia 60 giorni dalla notifica altrimenti le stesse divengono esecutive e non più ricorribili

- Risposta di fabrizio tortelotti (13:05 del 10/04/2012) al commento di rossana

buongiorno,sono della prov di PD,ho ricevuto da regione veneto(!?) cartella esattoriale per mancato pagamento del bollo con scadenza gennaio 2009 e termine dicembre 2009, volevo gentilmente sapere se ci sono i termini per la prescrizione, grazie

- Commento di Massimiliano (09:11 del 03/04/2012)

Salve Direi di no. La prescrizione è triennale e la Regione ha notificato nei termini

- Risposta di fabrizio tortelotti (13:07 del 10/04/2012) al commento di Massimiliano

Buongiorno, Lei ha scritto: "Occorre considerare che in tema di bollo auto,oltre all’avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento." Perché ritiene che anche la cartella debba essere notificata entro il 3° anno dal pagamento, se l'accertamento interrompe la prescrizione? A me pare che la cartella abbia un termine differente, dato che in genere ha una decadenza da calcolarsi sulla base del termine in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Sbaglio?

- Commento di iris (17:31 del 05/04/2012)

Salve.ho richiesto a equItalia se ci fossero dei pagamenti da fare .mi hanno riscontrato che ce un bollo da pagare del 1993 con notifica al 25 01 2001 premetto che la notifica non l'o firmata vorrei sapere s'è devo pagare oppure e già in prescrizione come mi dovrei comportare? La ringrazio. Andrea

- Risposta di Andrea (16:22 del 06/04/2012) al commento di iris

Salve Tenga presente che la cartella esattoriale può essere notificata anche ad altre persone oltre che direttamente a Lei (famigliari, vicini di casa, etc....) cosi come dispone l'art.139 c.p.c. Considerando il tempo di notifica ora, secondo me, non ci sono gli estremi per proporre ricorso e occorre pagare la cartella

- Risposta di fabrizio tortelotti (13:13 del 10/04/2012) al commento di Andrea

Salve Lo scritto era da intendersi naturalmente in caso di mancata ricezione di atti interruttivi della prescrizione ossia avvisi di accertamento o avvisi bonari. In tal caso quindi la notifica della cartella deve essere effettuata entro il decorso dei tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento

- Risposta di fabrizio tortelotti (13:10 del 10/04/2012) al commento di iris

Dott TORTELOTTI mi scusi la notifica non deve essere fatta entro i tre anni in cui si prescrive il bollo?mentre dal 1993 anno del mancato pagamento del bollo al 25 01 2001 anno di notifica son passati 8 anni e a oggi non mi è arrivato niente.Siamo nel 2012 e se non fossi andato io a chiedere la mia situazione debitoria a equitalia non mi avrebbero informato del mancato pagamento.Io penso che questi signori ci provino.Vorrei fare a equitalia a/r facendo riferimento all'articolo 3 del decreto legge6 gennaio 1986 n 2 all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982 n 953,convertito in legge,con modificazioni ,dalla legge 28 febbraio 1983 n 53,e alla sentenza del 28 febbraio 1997 n 3658 della corte di cassazione sez 1,chiedo con la presente l'annullamento della cartella in questione visto che con la legge sopra riportata, prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effetuato il pagamento.Cosa mi consiglia? LA RINGRAZIO PER LA SUA CORTESE ATTENZIONE ANDREA

- Commento di andrea (19:15 del 10/04/2012)

Salve Il problema maggiore è quello di verificare con Equitalia il motivo per il quale a Lei non risulta nulla mentre allo stesso ente risulta una notifica effettuata il 25 01 2001. Se la notifica è corretta la cartella del 2001 è divenuta definitiva ma, se dal 2001 fino ad oggi non le sono arrivati altri avvisi e/o atti il diritto contenuto nella stessa è prescritto e quindi gli atti successivi che riceverà d'ora in poi sono annullabili come anche l'importo del bollo richiesto.

- Risposta di fabrizio tortelotti (19:44 del 10/04/2012) al commento di andrea

dott. TORTELOTTI ho ricevuto un atto di accertamento bollo del 2005 (non pagato) ricevuto il 19/11/98 , lo hanno mandato a ruolo il 1/12/2011 e notificato il 23/03/2012. posso fare ricorso per prescrizione o ritardo di notifica? grazie

- Commento di Enrico (10:41 del 16/04/2012)

Buongiorno Dott. Fabrizio Torletotti, a mio padre è arrivata ora nel 2012 una notifica di mancato pagamento del bollo del 1993. Sopra c'è scritto che è stata notificata nel 2001 e nel 2003, ma a noi non è arrivato mai niente, premettendo che anche questa cartella non è arrivata a mio padre, ma a un suo cugino che abita a Napoli, mentre noi abitiamo in toscana da prima del 1993. Premesso ciò, stamani siamo stati a Equitalia e ci hanno detto che non è competenza loro, anche se sulla busta c'èè scritto Equitalia a caratteri cubitali, e comunque sia di fare ricorso o a un giudice di pace o avvocato, però hanno consigliato di andare all'Agenzia delle Entrate. Siamo andati anche lì, dopo un ora di fila, un operatore molto scortese ha detto in due parole preciso che va pagato e ci ha liquidato senza aggiungere altro. Io ora mi chiedo, cosa bisogna fare? La Ringrazio in anticipo dell'Attenzione.

- Commento di Assunta (10:45 del 09/05/2012)

Scrivo dalla Sicilia.Mia figlia non ha pagato i bolli per gli 2007,2008,2009,2010 e 2011 per motivi familiari.Se ne è accorta solo ora e,pertanto ,si appresta a pagare quello del 2012 entro il corrente mese di maggio,avendo scadenza APRILE.Che deve fare?Qualcuno è già PRESCRITTO ??????.Grazie per la eventuale cortese risposta.Aldo

- Commento di Baldo (11:40 del 11/05/2012)
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