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SOCIO AMMINISTRATORE DI SRL E DOPPIA CONTRIBUZIONE - RIBALTAMENTO DELLA MANOVRA DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Socio amministratore di srl e doppia contribuzione - ribaltamento della manovra dopo la sentenza della cassazione

Dopo che la Cassazione aveva  detto "no" alla doppia contribuzione per il socio amministratore  di srl ponendo fine ad un contenzioso sentito dai contribuenti vessatorio, la Manovra ribalta tale sentenza stabilendo che è ammesso per lo stesso soggetto l'iscrizione  a due gestioni.

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Dopo la Sentenza della Corte di Cassazione del 12 Febbraio 2010 n. 3240, si pensava di essere arrivati alla conclusione e di avere posto fine alla infondata richiesta dell'Inps della doppia contribuzione da parte dei Soci di Srl che percepiscono compensi anche in qualità di amministratori, obbligati quindi, secondo l'Inps, ad iscriversi alla gestione Commercianti e alla gestione Separata.
La suddetta Sentenza aveva  detto "no" alla doppia contribuzione per il socio amministratore delle società commerciali (nella forma giuridica di S.R.L.) stabilendo che  i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, diverse attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, (come gestione commercianti e gestione separata dell'Inps) devono iscriversi nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale dedicano personalmente la loro opera in misura prevalente.

La Manovra Tremonti 2010, sembra ribaltare completamente questo orientamento giurisprudenziale.

1) La norma interpretativa della Manovra 2010 sulla doppia contribuzione dei soci-amministratori

La recente Manovra Tremonti (D.L. 78/2010), inserendo una norma di interpretazione autentica (c. 11 art.12) , ribalta la recente sentenza della Corte di Cassazione, ribadendo quanto da sempre sostenuto dall'Inps, ovvero che l’iscrizione alla gestione separata non si deve intendere subordinata al requisito della prevalenza e quindi il soggetto che percepisce un determinato tipo di reddito è tenuto ad iscriversi alla gestione separata indipendentemente dal fatto che sia contestualmente iscritto ad altra gestione.

In ogni caso le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, continuano ad essere quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali verranno iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.

Riferimento Normativo:

Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78  - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114)

Art. 12 - comma 11
L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.

2) L'interpretazione giurisprudenziale prima della Manovra 2010

Ci sembra utile riportare le sentenze emesse prima della Manovra in quanto pensiamo e speriamo che la recente norma non rappresenti la parola fine su questa questione. 

Corte di Cassazione - Sentenza del 12 Febbraio 2010 n. 3240 -  la Corte di Cassazione dice no alla doppia contribuzione per il socio amministratore affermando che i  i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, diverse attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, (come gestione commercianti e gestione separata dell'Inps) devono iscriversi nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale dedicano personalmente la loro opera in misura prevalente.
______________________________________


Corte di Cassazione - Sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007,   la Corte  afferma quanto segue:

"In applicazione dell'art. 29 primo comma della Legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1 comma 2003 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, colui che nell'ambito d'una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'INPS decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente".


Le sentenze della Corte di Cassazione si poggiavano sulle seguenti norme di riferimento:

  • comma 26 art. 2, legge 8/08/1995 n. 335
  • comma 203 art. 1, legge 23/12/1996 n. 662
  • comma 208 art. 1, legge 23/12/1996 n. 662

Per la corte di Cassazione il fatto che  l'iscrizione debba effettuarsi nella gestione prevista per l'attività prevalente deriva dal dettato delle seguenti norme: 

comma 208 che recita:

 "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".

La funzione di tale disposizione, per la Corte,  è quella di risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l'assicurazione prevista per l'attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente), evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.

Inoltre, la Cassazione fa notare che “se una persona esercita, in una o più imprese, attività commerciale ed artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa”. Anche nel caso in esame la suprema corte ha ravvisato la necessarietà di tenere conto dei redditi prodotti nello svolgimento delle diverse attività.
Ogni attività che rientra nell’ampio spazio delineato dall’art. 1 comma 208 (“i soggetti di cui ai precedenti commi”) resta assoggettata al criterio unificante della prevalenza.

In sostanza, i redditi derivanti dalle diverse attività, tutte fonti di reddito di lavoro autonomo, devono essere sommati per evitare il pericolo di una duplice contribuzione e il mancato rilievo, ai fini previdenziali, di una di esse.
La gestione separat previdenziale può coesistere con l'iscrizione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ma non con la Gestione Commercianti, in virtù della lettera del citato comma 208 della L. 662/96, art. 1.

______________________________________

comma 26 art. 2 legge 8/08/1995 n. 335

26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente
alla relativa attivita'.


______________________________________


comma 203 art. 1 legge 23/12/1996 n. 662

Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' sostituito dal seguente:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
  2. abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
  3. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
  4. siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
______________________________________

comma 208 art. 1, legge 23/12/1996 n. 662
Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

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Commenti

Luca - 12/05/2015

Ciao, stessa mia situazione.. sono agente immobiliare pago l'inps per la mia posizione, sono socio di SOLO capitale in altre due società da cui non ho mai prelevato un euro o ripartito l'utile. Il commercialista vuole prendere come base imponibile inps la somma dei redditi delle società (pro quota) e ... ASSURDO: - ho un reddito personale di 22.000 euro lordi - i redditi (teorici) totali pro quota delle società sono di circa 100.000 euro quindi avrei oltre 20.000 euro di inps da pagare Ma se ho un reddito di 22 come posso pagarne 21 di inps + l'irpef + tutto il resto? E' una situazione veramente assurda, anche perchè non posso prelevare nulla dalle società in quanto sono redditi teorici su carta, una è società di costruzioni che non ha un euro di liquidità fintanto che non saranno venduti tutti gli appartamenti (sempre se li vendiamo visto il periodo), l'altra è una software house che ha pochissima liquidità perchè i clienti non pagano. Inoltre se mai riuscissi a "prelevare" dalle società dovrei pagare le imposte su tali somme. Qualche idea? Grazie

Giampaolo - 16/02/2012

Sono agente di commercio dal febbraio 1995 e iscritto all'INPS già dal 1978 avendo riscattato gli anni di laurea ed essendo stato fino al 1992 socio di una s.n.c. Dal 1987 sono anche socio ( non amministratore e non lavoratore ) di una srl che si occupa di immobili ( compravendita e affitti ). Non ho mai svolto attività per tale srl ( essendo amministrata da mia sorella e dai miei genitori ). La srl non ha mai distribuito utili ai suoi soci in tutta la sua storia. Tale società si avvale dal 2005 del regime della trasparenza per il pagamento delle imposte sugli utili, ma nello stesso anno, ho ceduto a mia figlia l'usufrutto degli utili derivanti dalla srl. Perciò non ho mai direttamente percepito utili da tale srl, oltre che compensi di qualsiasi natura. Sono perciò sempre stato di fatto un puro socio di capitali. Pago regolarmente i contributi INPS per la mia attività di agente di commercio e sino alla fine del 2009 non ho avuto sorprese dal mio estratto conto contributivo. Scaricato dal sito INPS, esso mi confermava, dal febbraio 1995 in poi, la piena copertura pensionistica del periodo. Alla fine del 2009, per scrupolo, vado a ricontrollare il mio estratto conto contributivo e scopro con stupore che l'INPS, a partire dal 1998 e fino al 2004 compreso, mi ha decurtato 22 mesi di contribuzione imputandomi, anno per anno, un tot di contributi non versati relativi alla quota degli utili dichiarati dalla srl corrispondente alla mia partecipazione nella srl stessa. Tali contributi secondo l'INPS non versati non mi sono stati richiesti perchè oramai trascorsi 5 anni dalla loro verifica. A corredo del racconto, preciso che, non avendo mai percepito utili dalla srl sotto alcuna forma, non ho mai dichiarato al Fisco alcun reddito che non fosse quello derivante dalla mia attività di agente di commercio e, a tutt'oggi, non ho mai avuto alcun rilievo dalla Agenzia delle Entrate sulle mie dichiarazioni. Pertanto il mio reddito ai fini IRPEF è esclusivamente quello derivante dalla mia unica attività ( agente di commercio ). Ho contattato l'INPS per avere chiarimenti, ma secondo loro la mia posizione e identica a quella di un socio lavoratore di una srl e pertanto, percepito o no, sul reddito della srl, rapportato alla mia partecipazione nella società, erano da versarsi i contributi. Tutto ciò mi viene imposto d'ufficio con 10 anni di retroattività e senza avere neppure la possibilità di versare, obtorto collo, tali contributi perchè oramai prescritti. A oggi non vedo altra possibilità che fare causa all'INPS ( ahime' !!! ). Gradirei un parere ed un consiglio. Distinti saluti.

GESUINO - 28/07/2011

MI TROVO ANCHE IO NELLA STESSA SITUAZIONE O QUASI CON UNA PRECISAZIONE. UNO FA' L'AMMINISTRATORE UNICO ED E' ISCRITTO ALL'INPS ART. ANCHE L'ALTRO E' STATO ISCRITTO ALLO STESSO TITOLO. MI CHIEDO SE IL SECONDO PUO' ESSERE INSERITO A LIBRO PAGA COME DIPENDENTE ED ESSERE ASSOGGETTATO SOLO A QUEST'ULTIMA CONTRIBUZIONE

costantino - 21/07/2010

2 soci di srl artigiana (50% e 50%) posso assumerli come dipendenti? premetto che pagano i contrubuti inps gestione art/com

giancarlo domizi - 09/03/2012

I soci di srl artigiana posso essere assunti come dipendenti. magari li metti part-time.

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