Il decreto legge 223, ha apportato rilevanti modifiche all'art. 10 della legge 146/98. E' stata eliminata la disposizione che prevedeva per i contribuenti in contabilità ordinaria, anche per opzione, la possibilità di essere sottoposti ad accertamento solo quando risultavano non congrui rispetto a Gerico in due annualità su tre consecutive.
Ora non vi è più alcuna differenza, ai fini dell'accertamento da studi, tra contabilità ordinaria e semplificata. Si noti che le nuove disposizioni trovano applicazione "con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto".