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INDENNITÀ DEPREZZAMENTO TERRENO NON ESPROPRIATO: VA TASSATA?

Indennità deprezzamento terreno non espropriato: va tassata?

Le Entrate chiariscono la tassazione delle indennità da esproprio: va tassata anche quella per deprezzamento del terreno non espropriato residuo all'esprorpio?

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Con risposta a interpello n 476 del 15.12 le Entrate chiariscono il perimetro di tassazione della indennità da esproprio.

Nel dettaglio, all'istante in qualità di comproprietario di un immobile con aree pertinenziali, interessato da una procedura ablativa con atti di  parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale ed opere ad esso connesse, è stata riconosciuta una somma di denaro a titolo di:

  • ''indennità di esproprio'' dell'area edificabile ­ ,    
  •  ''indennità per deprezzamento'' residuo dell'area non espropriata,
  • ''indennità di occupazione temporanea'',
  • ''indennità di occupazione d'urgenza''.

Ciò  premesso, chiede  se  sia corretto assoggettare a  tassazione anche  l'importo corrisposto a titolo di ''indennità per il deprezzamento'' residuo dell'area non  espropriata ricompreso della somma assoggettata a ritenuta.

Indennità deprazzamento terreno non espropriato: va tassata?

Le entrate ricordano che l'articolo  35,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  8  giugno  2001, n. 327 in  cui  sono  confluite  le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi da 5 a 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che «qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite  dagli strumenti urbanistici.»

Tale somma rientra tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b),  del testo unico delle imposte sui  redditi  (TUIR) di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Il successivo comma 2 del citato articolo 35 del TUEPU dispone che «Il soggetto  che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di  imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.». 

Come chiarito con la circolare 24 luglio 1994, n. 194/E, l'assoggettamento a tassazione  delle indennità  di  esproprio  è subordinato  alla  verifica  della  collocazione  del  terreno  oggetto  del procedimento espropriativo in una delle zone omogenee richiamate dalla norma a nulla  rilevando, invece, se sia suscettibile di edificabilità. Con  specifico  riferimento alla  determinazione  dell'indennità  di  esproprio,  l'articolo  32,  comma  1,  del  TUEPU  stabilisce  che  «l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinati all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista.

Inoltre, il successivo articolo 33 del TUEPU prevede che «Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore». 

Al  riguardo, appare  opportuno  osservare che  secondo il costante  orientamento  della  giurisprudenza  civile  della  Corte di  cassazione, «nel caso di espropriazione parziale  (che  si configura  quando la vicenda  ablativa investa  parte  di  un complesso  immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato) l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano  negativamente sulla parte residua (cfr. Cass. 7.10.2016, n. 20241). 

La Corte spiega ulteriormente che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo.

Pertanto, l'indennità corrisposta ai sensi del citato articolo 33 del TUEPU per il  deprezzamento dell'area non espropriata, costituendo parte integrante dell'indennità di  esproprio in base ai principi formulati dalla giurisprudenza sopra richiamata, deve essere  assoggettata a tassazione ai sensi dell'articolo 35 del TUEPU. 

Concludendo, nel caso in esame, in cui l'Istante è stato interessato da una procedura  ablativa  con  atti  di  parziale esproprio  e  occupazione  per  la  realizzazione  di  un  collegamento autostradale, anche l'''indennità peril deprezzamento'' residuo dell'area non  espropriata (pari a euro 101.204) va tassata.

Si precisa che, in relazione alla somma percepita dall'Istante, comprendente anche  l'''indennità per deprezzamento'',  su cui  è  stata  applicata la  ritenuta  del  20  per  cento, lo stesso potrà optare con la dichiarazione dei  redditi, per la tassazione ordinaria, col  computo della ritenuta a titolo di acconto, facendo rientrare tali redditi tra le plusvalenze  di cui al citato all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR la cui base imponibile è  determinata ai sensi del successivo articolo 68.

Allegato

Risposta n 476 del 15.12.2023 Interpello

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