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PATRONATO INADEMPIENTE ALL'INCARICO: LAVORATORE DA RISARCIRE

Patronato inadempiente all'incarico: lavoratore da risarcire

La diligenza degli istituti di patronato nell'assistenza agli utenti va valutata come responsabilità contrattuale. Cassazione n. 34475 2023

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 Con l'ordinanza 34475 2023 dell'11 dicembre la Cassazione ha affermato che  gli istituti di patronato  nel ricevere un incarico da un  utente assumono una responsabilità contrattuale  (art. 1176 secondo comma c.c)  per cui in caso di provata inadempienza sono tenuti a risarcire il proprio assistito.

L'affermazione  si basa non solo sulla disposizione del codice civile citata ma anche sulla disciplina prevista dalla  L. 152/2001 la quale prevede che tali istituti debbano  esercitare l’attività di informazione, assistenza e tutela a favore dei propri assistiti, con abilitazione a compiere gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni e con pieno potere di rappresentanza.  la diligenza  richiesta  è quella del buon padre di famiglia.

Il caso: domanda di pensione  presentata dal Patronato rifiutata

Il caso riguardava  l'assistenza fornita da un patronato  che non aveva verificato in modo corretto la posizione contributiva del suo assistito, né specificato, nella domanda di pensione di anzianità che infatti era stata respinta  in prima battuta respinta ed accolta solo grazie all'intervento di un altro patronato 

I giudici di Cassazione hanno giudicato non corrette le sentenze di assoluzione del tribunale e della corte di appello   arrivando a considerare che, vista   la natura contrattuale del rapporto tra l'ente e l'utente  andava applicato l’art. 1218 c.c. per cui  il creditore  che lamenti un inadempimento o un ritardo nella  prestazione dovuta, ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro , salvo  il caso in cui l'inadempimento, o il ritardo, sia stato determinato da  causa a lui non imputabile.

Viene ricordato il principio affermato già dalle sezioni unite  del  30 ottobre 2001 n. 13533 per cui “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”.

Applicando il principio nel caso  in oggetto  secondo la Cassazione   il lavoratore  aveva provato :

  • sia la fonte negoziale del proprio diritto  ovvero il mandato a presentare la domanda di pensione, 
  • sia  l’inadempimento del patronato stesso e 
  •  il danno  causato dall'inadempimento , ovvero la perdita delle mensilità di pensione  non percepite  a causa del primo errore di presentazione della domanda

Invece Il patronato non ha potuto dimostrare  l'idoneità del proprio operato cosi come non ha provato che il danno avrebbe potuto essere evitato  con una azione diretta  di ricorso  da parte dell’assistito stesso. 

Il diniego  al risarcimento viene dunque giudicato illogico  e non pertinente con  l'esistenza di un l mandato conferito al patronato  che tra l'altro avrebbe  comunque potuto essere proposto dal patronato  in rappresentanza del proprio cliente e senza necessità di  un'autorizzazione.

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