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RISCHIO CALORE: VADEMECUM PER LA TUTELA DEI LAVORATORI

3 minuti, Redazione , 21/07/2023

Rischio calore: vademecum per la tutela dei lavoratori

Rischio danni da calore per i lavoratori: Il punto sulle precauzioni per la sicurezza, settori a rischio, istruzioni Cassa integrazione. Vademecum ministeriale

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Anche quest'anno vista l ondata di calore  estremo che sta interessando la nostra  penisola,   l'ispettorato del lavoro è intervenuto con una  Nota 5056 del 13 luglio 2023  per  riepilogare  le principali indicazioni  per la tutela della salute dei lavoratori , sia per i datori di lavoro che per gli ispettori.

La nota richiama le precedenti prot. INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 e le  indicazioni operative  della nota prot. INL 4753 del  26/07/2022

Ieri  20 luglio 2023  il Ministero del lavoro ha pubblicato un utile VADEMECUM di istruzioni.

Rischio calore strumenti e metodologie: i riferimenti

Sulla  valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative  misure di mitigazione,  l'ispettorato  richiama i documenti INAIL :  Agenti Fisici  e sullo stress termico   in cui sono fornite le informazioni sulle tecniche di misurazione  controllo ella temperatura e dello stress termico 

IN particolare per gli ispettori informa che sono disponibili anche le norme tecniche di riferimento, consultabili sulla banca dati UNI 

Inoltre come anticipato nella nota 4753 del 2022  si può fare riferimento al  sito https://www.worklimate.it, e in particolare agli strumenti  reperibili nelle relative sezioni con particolare riguardo ai sistemi di allerta meteo-climatica, anche personalizzati,  specifici per i settori occupazionali.

Nella “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, pubblicata dall'INAIL  sono presenti le informative per i datori di lavoro in merito alle patologie da calore e ai fattori che contribuiscono

alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione.

Gestione del rischio calore e  sanzioni per inadempienze

L'ispettorato ricorda che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico  in particolare nei settori piu esposti ovvero

  • edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali),
  •  comparto estrattivo, 
  • settore agricolo e della manutenzione del verde, 
  • comparto marittimo e balneare.
  •  orari di lavoro nelle ore più calde e soleggiate della giornata (dalle 14:00 alle 17:00);

Il documento di valutazione del rischio calore da parte dei datori di lavoro deve  tenere conto  anche del

  • tipo di mansione, 
  • del luogo di lavoro e  della dimensione aziendale e 
  • delle specifiche  caratteristiche del lavoratore,  in primis l'età.

Il personale ispettivo è  tenuto quindi a verificare  che il DVR contenga  misure di prevenzione e protezione;  in caso contrario scatteranno le sanzioni previste dall'articolo 181, comma 1, del Dlgs 81/2008,  l'articolo 28, comma 2, lettera a (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lettera b (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) che può comportare la sospensione  delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. La ripresa potrà avvenire solo con l'adozione di tutte le misure necessarie  evitare/ridurre il rischio.

Nel caso in cui invece pur in presenza di adeguata valutazione non siano adottate le misure di prevenzione e protezione  gli ispettori potranno procedere con prescrizione nei confronti del Preposto, in base all'articolo 19 che, si ricorda,  prevede sanzioni  amministrative fino a 3mila euro  e l'arresto fino a 3 mesi.

Cassa integrazione per rischio caldo

Infine la Nota 5056  ricorda la possibilità per i datori di lavoro di richiedere all'INPS  le prestazioni di integrazione salariale in caso di situazioni climatiche avverse, tra cui il caldo estremo.

Come ricordato nel messaggio INPS  2999/2022   la CIGO per temperature elevate  è riconoscibile in tutti i casi in cui «il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda» dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché «le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori»

La causale del meteo avverso comprende infatti anche le  temperature elevate come possono essere quelle di questi giorni  OLTRE I 35 GRADI, ovvero temperature anche al disotto dei 35 gradi centigradi , considerando che  la temperatura percepita che può essere  più elevata di quella reale.

AGGIORNAMENTO 21 LUGLIO 2023

Con il messaggio 2719 del 20 luglio 2023 INPS ha riepilogato le istruzioni precisando che dal 2022 hanno diritto anche le aziende assistite da Fonsdo integrazione INPS e Fondi di solidarietà bilaterali

Qui ulteriori informazioni e  il facsimile  CIGO per meteo avverso da inviare con la relazione tecnica.

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