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CONTRATTI A TERMINE RIPETUTI: RICORSO POSSIBILE OLTRE I TERMINI

Contratti a termine ripetuti: ricorso possibile oltre i termini

Contratti a termine ripetuti e superamento del limite di durata complessiva. Quali sono i termini per l'impugnativa da parte del dipendente?

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Con la sentenza n. 15226 del 30 maggio 2023 la Cassazione   chiarisce  il suo orientamento sulla disciplina del contratto a tempo determinato nei casi di superamento del numero e della  durata massima, con impugnazione oltre  i termini  e fornisce nuovi elementi  di valutazione .

Il caso riguardava l'impugnativa  da parte di  un lavoratore  di un rapporto di lavoro a termine  ultimo di una serie  che complessivamente superava i limiti massimi imposti dalla legge vigente all'epoca ovvero  il  Dlgs 81/2015  prima delle modifiche

Il ricordo era stato presentato entro i termini dei decadenza di 60gg  conteggiati rispetto all'ultimo contratto,  ma oltre il limite in rapporto ai contratti  antecedenti. 

La sentenza della corte di appello confermava la decisione del Tribunale e respingeva  quindi la domanda  considerando che  l’impugnazione dell’ultimo contratto di lavoro  non poteva considerarsi valida anche per  i  contratti precedenti.

Il  principio alla base della motivazione offre alla Corte di cassazione l'occasione per  affrontare il tema della tempistica della decadenza  nei casi di ripetizione dei contratti a termine  che superino i limiti di durata e di quantità imposti dalle normativa europea 

La suprema corte concorda  con la sentenza di merito sul principio di non estendibilità del ricorso  relativo all'ultimo contratto ai contratti precedenti, richiamando anche proprie pronunce    e riaffermando che  l’obbligo di impugnazione stragiudiziale  va  rispettato per ogni singolo contratto

Nella sentenza   viene pero accolto il secondo motivo di ricorso del dipendente, relativo al superamento della durata massima per  contratti a termine successivi con un unico datore di lavoro che all'epoca era fissato  in 36 mesi.

Si richiama sul punto la sentenza della  Corte di giustizia UE (sent. 14 ottobre 2020 in causa n. C-681/18) riguardante i contratti a termine in regime di somministrazione  che ha affermato che la normativa degli stati deve prevedere il mantenimento della natura temporanea del lavoro interinale, al fine di evitare l’elusione della direttiva comunitaria 1999/70/CE.

 Con un parallelismo con la disciplina del contratto determinato in Italia  la Cassazione afferma che  la valutazione  incidentale in giudizio dell'esistenza di  contratti precedenti  puo avere un valore  per definire appunto la natura temporanea  (o meno) del  contratto di lavoro che viene impugnato  

Con l'accertamento della  effettiva  temporaneità  il giudice può dedurre quindi se l'ultimo contratto a termine  privo di causali specifiche era legittimo  rispetto alla normativa. 

Per questo motivo il ricorso del lavoratore è accolto e  la sentenza  viene rinviata  per un nuovo giudizio alla Corte di Brescia in diversa composizione.

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