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ALLUVIONE: SOSPENSIONE DEI TERMINI NON TOTALE PER L'ISPETTORATO DEL LAVORO

Alluvione: sospensione dei termini non totale per l'Ispettorato del lavoro

Fermi anche i procedimenti amministrativi dell'INL fino al 31 agosto 2023 . Vediamo i dettagli e le eccezioni, come le violazioni in materia di sicurezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con una nota ai propri uffici  del 13 giugno 2023 l'Ispettorato nazionale del lavoro ricorda  che a seguito dell'emergenza alluvione che ha colpito molti territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, il  Dl 61/2023 ha sospeso i dal 1° maggio fino al  31 agosto   i termini tributari e gli obblighi contrattuali ,amministrativi, giudiziari  per i cittadini e le imprese  con sede nelle zone  elencate in allegato al decreto. 

 Si sottolinea in particolare che la sospensione riguarda anche i termini  dei procedimenti amministrativi  (...)  comunque denominatI pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori (…)" in carico all'Ispettorato nazionale del lavoro 

 Sono da ritenersi sospesi  quindi :

  •  i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
  • - i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981;
  • - il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. n. 689/1981;
  • - i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;
  • - il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Si precisa che, per espressa previsione dell’art. 4, comma 3 - secondo cui “nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento” - lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);
  • - termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;
  • termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale;
  • - termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida)
  • i termini per la costituzione in giudizio  e per le funzioni procuratorie in udienza dell'INL nei processi di  giustizia civile e penale ex articolo 2 del Dl 61/2023 .
  • il termine di 7 giorni per i tentativi di conciliazione nei casi di licenziamento individuale per giusta causa di cui all'articolo 7 della legge 604/1966

I termini riprenderanno a decorrere dal  1 settembre 2023, conteggiando i periodi trascorsi fino al  30 aprile 2023.


Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI

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