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CONTRATTO COMMERCIO: REGOLE SUL PERIODO DI COMPORTO

Contratto commercio: regole sul periodo di comporto

Il punto sul periodo di comporto , sia "secco" che per sommatoria del contratto terziario commercio, nella sentenza di Cassazione 5288 2023

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Con la sentenza 5288 2023 la Cassazione fa il punto sulla applicabilità delle norme del contratto  del settore terziario commercio sul periodo di comporto , ovvero sul periodo massimo   di  giorni di assenza per malattia concesso in un anno solare  prima del  licenziamento del lavoratore dai contratti collettivi di lavoro .

Il caso riguardava l'appello di un lavoratore accolto parzialmente dalla Corte d’appello di Catanzaro (sentenza n. 1242/2018)  che  ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato e  condannato  la società datrice di lavoro alla reintegra del lavoratore  con  risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 18, legge n. 300 del 1970.

La Corte territoriale infatti ha  interpretato gli  artt. 175 e 177 del c.c.n.l. terziario   per cui  un  periodo di assenza  di 180 giorni   seguito da un’interruzione  comporterebbe  l'inizio di  nuovo periodo di comporto di 180 giorni, ragione per cui il licenziamento prima del termine risulterebbe illegittimo. 

Vedi qui  il testo del CCNL vigente e le ultime novità.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23155 del 2020, aveva respinto  il ricorso della spa giudicando corretta l'interpretazione della corte di merit,o  affermando che "qualora all'infortunio succeda, come pacificamente  avvenuto nel caso di specie, persino ove senza soluzione di continuità, un  periodo di assenza per malattia, inizia a decorrere, dal momento  dell'insorgenza della malattia, un distinto termine di 180 giorni solo alla  cui scadenza può procedersi a licenziamento per superamento del periodo  di comporto"

La società ricorre nuovamente per revocazione della sentenza della Suprema corte  evidenziando che l'assunto era erroneo . Gli atti processuali mostravano infatti  che  le assenze, in due distinti periodi rispettivamente di  109 e 124 giorni, erano dovute esclusivamente a malattia e non anche a infortunio. 

Nella nuova pronuncia si dà atto dell’errore  di valutazione e con la revoca della pronuncia di Cassazione    si accoglie anche  il ricorso sul merito della questione 

Si ribadisce quindi che si sarebbe dovuto applicare il limite di 180 giorni anche per il  comporto per sommatoria dei due periodi  ricordando che l’art. 175 del c.c.n.l. applicato prevede: “Durante la malattia, il  lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento […]”. La stessa disciplina è estesa alle assenze per infortunio, in base all’art. 177. 

Inoltre il CCNL commercio prevede che  “a decorrere dall’1.1.95 i periodi di comporto per  malattia e per infortunio agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed hanno la durata di  centottanta giorni cadauno”.

Gli ermellini precisano che la specifica sui due periodi previsti per infortuni e malattie non è applicabile nel caso di specie e non si giustifica in alcun modo  la tesi per cui, in caso di interruzione della malattia, cominci  a decorrere  un nuovo periodo di comporto nello stesso anno.

Viene evidenziato che  precedenti pronunce di questa Corte hanno interpretato in maniera unitaria  le clausole dei contratti collettivi del settore commercio  previgenti, formulate in modo identico a quella in esame, nel senso di  ritenere previsto un comporto  fino a 180 giorni in un  anno solare,  sia come sommatoria di diverse assenze sia "secco" cioé per un unico  episodio di malattia.

 La sentenza Cass. n. 23596/2018 aveva aggiunto che, ove si fosse ritenuto disciplinato dall'art. 175 solo il comporto secco, si sarebbe dovuta applicare in via di equità, al  comporto per sommatoria, il medesimo termine di 180 giorni, calcolato  a  ritroso dall'ultimo episodio morboso nell'ambito dell'anno solare di 365  giorni.


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