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INTERESSI E SANZIONI INAIL 2022: NUOVO AUMENTO

Interessi e sanzioni INAIL 2022: nuovo aumento

In aumento il tasso di interesse rateale e la misura delle sanzioni INAIL a seguito dell' aumento dei tassi legali della BCE

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la circolare 41 del  28 ottobre 2022 INAIL ha comunicato il nuovo innalzamento del tasso di interesse per la rateazione dei  premi assicurativi e  degli accessori e la misura delle sanzioni civili (il terzo nel corso del 2022). La modifica si applica dal 2 novembre 2022.

L'istituto precisa che la novità è dovuta alla decisione di politica monetaria  della  Banca centrale europea che  il 27 ottobre scorso  ha fissato al 2,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. 

Ne deriva che :

  1.  i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 2 novembre 2022, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 8,00%.
  2.  Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b) secondo periodo e comma 10 della legge 388/2000 sono determinate applicando un tasso, in ragione d’anno, pari al 7,50% a decorrere dal 2 novembre 2022.

La circolare specifica che  non ci sono variazioni  sulle rateazioni  già in corso, per le quali restano validi i piani di  ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla  data di presentazione dell’istanza ( QUI L'ELENCO ).

Sanzioni civili INAIL: quando si applicano

Nella circolare 41 2022    si  precisa che il tasso pari al 7,50%  si applica nei casi seguenti 

  • a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a),della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
  • b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito 
  • c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive  incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi


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