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IMPOSTA CONSUMO PRODOTTI CON NICOTINA: CODICE TRIBUTO PER F24

Imposta consumo prodotti con nicotina: codice tributo per F24

Somme dovute per fornitura contrassegni di legittimazione per assolvimento dell’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina: il codice tributo

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Con la Risoluzione n. 63/E del 26 ottobre scorso l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento tramite “F24 Accise” delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione previsti per l’assolvimento dell’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina”

L’istituzione di tale tributo era stata richiesta da parte dell’ Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

In particolare, l’articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall'art. 3-novies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti. 

Si ricorda che l’articolo in commento prevede 

  • l'apposizione del contrassegno di legittimazione sulle singole unità di condizionamento per garantire la legittimità della circolazione dei prodotti in esame, 
  • che la  vendita di quest’ultimi debba essere effettuata  esclusivamente a mezzo di rivendite o di patentini istituiti dall'Ufficio regionale.

La vendita a distanza, invece, è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito. Infine, lo stesso articolo disciplina il regime amministrativo, contabile, di liquidazione e versamento dell'imposta da parte dei depositari.

Nello specifico, il nuovo codice tributo istituito è:

  • “5481” denominato Proventi derivanti dalla fornitura di contrassegni di legittimazione di cui all’articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “ente”, la lettera “M”;
  • nel campo “provincia”, nessun valore;
  • nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
  • nel campo “rateazione”, nessun valore;
  • nel campo “mese”, il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato “MM”;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento,
  • nel formato “AAAA”.

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Allegato

Risoluzione n 63 del 26 ottobre 2022

Tag: ACCISE ACCISE

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