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PIGNORABILITÀ PENSIONI CON SOGLIA A 1000 EURO: LE ISTRUZIONI

Pignorabilità pensioni con soglia a 1000 euro: le istruzioni

Le istruzioni INPS sul nuovo limite per l'impignorabilità delle pensioni fissato al doppio dell'assegno minimo dal DL Aiuti bis convertito in legge

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Il decreto Aiuti "Bis" n. 115 2022 ha previsto la sostituzione del settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile  che si occupa di pignorabilità delle pensioni.

In particolare, dalla data di entrata in vigore della norma  si prevede che  le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare :

  • corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, 
  • con un minimo di 1.000 euro.

La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Si  ricorda  che l'importo dell' assegno sociale  è fissato: 

  •  per il 2022 a 468,11 euro e a
  • per il 2023 a   503,27 euro, 

per 13 mensilità.

Con la circolare 38 del 3 aprile 2023 INPS ha pubblicato le istruzioni per l'applicazione della novità 

Viene specificato in particolare che il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della  legge di conversione del decreto , sui procedimenti esecutivi “pendenti”.

Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata. 

Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.

Pignoramento pensioni: come funziona

In generale si ricorda che la norma del codice civile prevede che il pignoramento eseguito sulle somme oggetto dello stesso articolo in violazione dei divieti e dei limiti previsti dal medesimo e dalle speciali disposizioni di legge è (parzialmente o totalmente) inefficace; tale inefficacia è rilevata dal giudice anche  d'ufficio.

Va sottolineato che non viene  modificato invece l'ottavo comma dello stesso articolo 545 c.p.c.  per cui resta  fermo che, per le somme accreditate - in relazione ad un trattamento previdenziale o assistenziale  su conto  bancario o postale (intestato al debitore) in data antecedente al pignoramento  (anziché nella stessa data o in data successiva), l'esclusione dal medesimo  pignoramento è riconosciuta per una fascia di importo più elevata, pari al  triplo dell'assegno sociale.




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