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PRESCRIZIONE CREDITI DEI DIPENDENTI: SCATTA DALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prescrizione crediti dei dipendenti: scatta dalla fine del rapporto di lavoro

La Cassazione nella sentenza 26246/22 definisce da quando decorrono i 5 anni per la prescrizione dei crediti dei dipendenti

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La Corte di cassazione si è pronunciata con la sentenza 26246 del 5 settembre 2022 su una questione molto controversa dopo la riforme delle tutele contro i licenziamenti operata dalla legge  Fornero e dal Jobs act,  ovvero il termine di decorrenza della prescrizione per i crediti maturati dai lavoratori verso i datori di lavoro, fissata, come noto, in 5 anni .

La questione è già stata  piu volte oggetto  di approfondimento da parte della Corte Costituzionale la quale nella sentenza 63/1966, aveva stabilito che era da escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro  considerando la  particolare situazione di inferiorita  psicologica (cosiddetto “metus”)   in cui versa il lavoratore  che puo decidere di non far valere i propri diritti  per timore di essere licenziato 

In due successive sentenze  però  in particolare a seguito dell'entrata in vigore dell'art 18 legge 300 1970 la corte costituzionale aveva ammesso  la possibilità di far decorrere la prescrizione  anche durante il  rapporto di lavoro, con conseguente anticipo della decadenza del credito  rispetto al termine del rapporto, considerando la garanzia a tutela dei posti di lavoro  offerta dall'art 18 della stessa legge 

La giurisprudenza di merito si è adeguata ampiamento  a questo orientamento ino all’entrata in vigore della legge 92/2012 e poi del dlgs 23 2015 che avendo rdimensionato la tutela reale  ha stabilito invece,  che  il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro , per tutti i diritti non già prescritti al momento dell'entrata in vigore

Nel caso analizzato dalla Cassazione, che respinge l'ipotesi di chiamare nuovamente in causa la Consulta invocata in subordine,, due lavoratrici avevano richiesto il pagamento di crediti da lavoro   per lavoro  straordinario notturno, eccedenti la prescrizione quinquennale

Il ricorso era stato respinto dal tribunale e dalla Corte di Appello di Brescia   che pero aveva compensato le spese di primo e di secondo grado, dando atto di un’obiettiva incertezza nell’indirizzo giurisprudenziale di merito.

Come già il Tribunale, la Corte ha  giudicato ancora vigente , ai fini  della decorrenza della prescrizione, anche dopo le modifiche  dell’art. 18 legge n. 300/1970,  la permanenza della stabilità reale del rapporto di  lavoro in quanto non ha riconosciuto la ricorrenza di una condizione psicologica di timore  (metus) del lavoratore . Le lavoratrici ricorrenti infatti  viste le rivendicazioni retributive specifiche avrebbero  avuto  mantenimento di una tutela ripristinatoria piena, in caso di licenziamento  intimato “per ritorsione, e dunque discriminatorio”  e non avrebbero subito  un’attenuazione della tutela per un licenziamento fondato su ragioni (giusta  causa o giustificato motivo, oggettivi e  sussistenti) 

La corte di cassazione, come detto , accoglie il ricorso  ricordando  la pronuncia delle Sezioni unite che ha statuito il doppio regime di (decorrenza della)  prescrizione, a seconda della stabilità o meno del  rapporto di lavoro. Essa ha così enunciato il  principio, poi costantemente seguito, di non  decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro  durante il rapporto di lavoro solo per quei  rapporti non assistiti dalla garanzia della  stabilità. Il principio di diritto della nuova pronuncia stabilisce dunque che

“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così  come modulato per effetto della legge n. 92 del  2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa  delle fattispecie di risoluzione e di una loro  tutela adeguata, non è assistito da un regime di  stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non  siano prescritti al momento di entrata in vigore  della legge n. 92 del 2012, il termine di  prescrizione decorre, a norma del combinato  disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla  cessazione del rapporto di lavoro”. 

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