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CIGO COVID: RESTITUZIONE DEGLI ANTICIPI INPS NON DOVUTI

CIGO COVID: restituzione degli anticipi INPS non dovuti

INPS illustra le casistiche di pagamento non dovuto di Cigo, CIGD e Assegni ordinari per COVID 19 e le modalità di restituzione degli importi all'Istituto

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 Con il messaggio 3179 del 29 agosto 2022 INPS riepiloga  le ipotesi in cui si possono essere verificate erogazioni indebite  a titolo di anticipo del 40% delle prestazioni di integrazione salariale  con causale COVID 19 (CIGO, CIGD Assegni ordinari del FIS e Fondi integrativi)  previste  dal Decreto-legge  18-2020 e prorogate dal DL 73-2020.

Viene ricordato infatti che la normativa emergenziale per assicurare le tutele in maniera piu tempestiva  aveva previsto in alcuni casi la possibilità di erogazione dei pagamenti anticipati  anche in assenza di autorizzazione effettiva  da parte dell'istituto. Le istruzioni operative in merito erano state fornite con la circolare 78 2020.

Vengono quindi illustrate le modalità operative con le quali l’Istituto effettua il  recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi di integrazione salariale indebitamente erogati.

Casistica anticipi 40% non dovuti

Come già anticipato nella circolare n. 78/2020, si procede al recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi erogati a titolo di anticipo del 40% che risultassero non dovuti per uno dei seguenti motivi:

  1. è stato anticipato un importo superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di saldo sulla base delle richieste di pagamento (flussi SR41/UNIEMENS CIG) inviate entro i termini di decadenza;
  2. sono stati anticipati importi in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è pervenuta all’Istituto nessuna richiesta di pagamento entro i previsti termini di decadenza.
  3. erogazioni dell’anticipo del 40% a prescindere dall’avvenuta autorizzazione della domanda : in questi casi inps procede  al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti effettuati con riferimento a domande che siano state annullate o destinatarie di un provvedimento di reiezione.

Modalità di restituzione della cassa integrazione  anticipata non spettante 

Nei casi di pagamento non dovuto :

  1.  l’Istituto procede alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di lavoro.
  2. entro 60 giorni  il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta tramite Avviso di pagamento pagoPA 

ATTENZIONE  gli utenti in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono visualizzare e stampare gli Avvisi di pagamento pagoPA nel sito www.inps.it seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Indebiti dei Datori di Lavoro”.

Il pagamento po essere effettuato con diverse modalità: per visualizzare  scegliere  l'opzione più adatta alle proprie esigenze si puòconsultarela sezione "Dove Pagare"nel sitowww.pagopa.gov.it.

Per i crediti superiori a € 100, il pagamento potrà essere dilazionato senza bisogno di  presentare domanda,in quanto il  sistema proporrà in automatico entrambe le modalità di restituzione.

Per entrambi i casi  la somma da restituire non viene gravata di alcun interesse.

In caso di mancato pagamento nel termine, i  crediti verranno richiesti, maggiorati di interessi, tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, consegnato anche all’Agenzia delle Entrate - Riscossione per l’avvio delle attività di recupero coattivo.

Con successivo messaggio verranno fornite ulteriori indicazioni operative al riguardo.

 Aspetti fiscali

Il messaggio precisa infine che anche il recupero dell’anticipo del 40%, non spettante,  non ha rilevanza fiscale e non è, pertanto, oggetto di certificazione fiscale.

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