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OMESSA COMUNICAZIONE DOMICILIO DIGITALE: IL COMMERCIALISTA SOSPESO E LA SUA CANCELLAZIONE

Omessa comunicazione domicilio digitale: il commercialista sospeso e la sua cancellazione

Chiarimenti sulla sospensione del commercialista per omessa comunicazione del domicilio digitale e richiesta da parte dello stesso di cancellazione dall'albo

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In CNDCEC con un pronto ordini del 18 luglio replica a quesito di giugno avente ad oggetto la cancellazione iscritto sospeso per omessa comunicazione del domicilio digitale.

Si domandava se, nel caso in cui l’iscritto sospeso dall’esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale presenti istanza di cancellazione dall’albo l’Ordine possa procedere alla cancellazione, nonostante quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale e dall’art. 38 del d.lgs. 139/2005 in merito all’impossibilità di cancellazione degli iscritti sospesi disciplinarmente. 

Il CNDCEC replica che, come è noto l’art. 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto “semplificazioni”) ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio domicilio digitale, prevedendo che il professionista che non effettui la comunicazione all’Ordine di appartenenza sia soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla diffida e, in caso di mancata ottemperanza, venga sospeso fino alla comunicazione del domicilio digitale.

A tal proposito il Ministero della Giustizia con nota 186506 del 18 novembre 2020 (inviata agli Ordini con informativa n. 143/2020) ha affermato che la sanzione prevista dall’articolo 37 del d. l. 76/2020, vale a dire la “sospensione dal relativo albo” degli iscritti fino alla comunicazione all’Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare con la conseguenza che nei confronti degli iscritti che, a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione all’Ordine entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, la “sospensione dall’albo” prevista dalla norma sopra citata dovrà essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.

Il Ministero ha sottolineato come la sospensione prevista dal suddetto art. 37, “sia ontologicamente diversa dalla sospensione dall’esercizio professionale prevista dall’art. 52, del d.lgs. n. 139/2005 quale una delle possibili sanzioni disciplinari” in quanto essa, non ha una durata predeterminata e può essere potenzialmente senza limiti essendo il perdurare della sospensione per omessa comunicazione del domicilio digitale esclusivamente rimessa all’iniziativa dell’interessato (l’iscritto rimane sospeso fino alla comunicazione del domicilio digitale). 

Ciò a differenza della sospensione disciplinare di cui all’art. 52, d.lgs. 139/2005 che deve necessariamente avere una durata temporale commisurata alla gravità dell’infrazione (e, comunque, non può essere superiore a due anni).

Il Ministero conclude affermando che la comunicazione del domicilio digitale costituisce “una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall’ordinamento”. 

Pertanto, non dovendosi la sospensione per omessa comunicazione del domicilio digitale considerare una sanzione disciplinare, il divieto di cancellazione previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale e quello ricavabile dall’art. 38, d.lgs. 139/2005 per gli iscritti sospesi dall’esercizio della professione non trovano applicazione in quanto il divieto posto dalle suddette norme riguarda gli iscritti sospesi “disciplinarmente”. 

Ne deriva che l’iscritto sospeso per mancata comunicazione del domicilio digitale che presenti istanza di cancellazione può essere cancellato dall’albo

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