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CONTRIBUTI VOLONTARI GIORNALISTI 2022: LE ISTRUZIONI INPS

Contributi volontari giornalisti 2022: le istruzioni INPS

Circolare INPS N. 80 2022: istruzioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione per i giornalisti

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Dal 1 luglio 2022 la gestione previdenziale dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato è passata dall'INPGI al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FLPD) INPS.  La novità riguarda anche la prosecuzione volontaria della contribuzione.

Con la circolare 80 2022 l'INPS  riepiloga il quadro normativo di riferimento  precedente e  quello vigente dal 1 luglio 2022   

Le norme cui fare riferimento  attualmente sono dunque  D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, la legge 18 febbraio 1983, n. 47, e il D.lgs 30 aprile 1997, n. 184.

Normativa precedente 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, il giornalista iscritto all'Inpgi, a domanda, poteva  proseguire volontariamente il versamento dei contributi di legge  purche 

fosse ancora iscritto all'Albo dei giornalisti tenuto dall'Ordine, 

con almeno 52 contributi settimanali obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno 260 contributi settimanali obbligatori qualunque fosse l'epoca del versamento,

e versando i contributi ridotti del 15 per cento, anche per la quota a carico del datore di lavoro.

Il contributo era  calcolato, a scelta dell’interessato, 

  • sulla base della retribuzione media annua pensionabile oppure 
  • della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell’anno precedente la presentazione della domanda oppure 
  • di una retribuzione compresa tra il valore medio delle due citate retribuzioni, determinata secondo specifiche regole descritte dal regolamento,

 con rivalutazione annuale sulla base della variazione del numero indice risultante dal rapporto fra i minimi contrattuali del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti.

La contribuzione volontaria era rideterminata a scelta dell’iscritto all’inizio di ogni anno solare e aveva cadenza mensile

Non potevano avvalersi della prosecuzione volontaria gli iscritti che siano contemporaneamente soggetti ad altre forme di previdenza obbligatoria  e non erano ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data del diritto alla pensione.

Normativa vigente 

Come anticipato, a partire dal 1° luglio 2022, l’istituto  rientra nell’ambito della disciplina generale degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria  è subordinata alla sospensione o alla cessazione del rapporto di lavoro  e alla  titolarità di uno dei seguenti requisiti minimi di contribuzione:

- almeno 3 anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente;

- almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione temporale.

- almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda

assenza di altri 

Ai fini del calcolo del contributo volontario  si applica  l’aliquota di finanziamento della contribuzione obbligatoria IVS pari al 33% 

L'istituto precisa che gli iscritti potranno  avvalersi della prosecuzione già autorizzata dall’INPGI al 30 giugno 2022 anche per i periodi successivi alla medesima data, sia nel caso  siano iscritti in evidenza contabile separata dell’assicurazione generale obbligatoria sia nel caso in cui siano iscritti al FPLD gestione ordinaria. 

Coloro che abbiano risolto il rapporto di lavoro subordinato con la prospettiva di conseguire la pensione INPGI con la prosecuzione volontaria, come da  regolamentazione INPGI, se già autorizzati al del 30 giugno 2022, potranno continuare a effettuare versamenti volontari 

Inoltre si segnala che il rilascio dell’autorizzazione dà titolo anche al versamento di contribuzione volontaria  per  periodi privi di copertura assicurativa che si collocano nei sei mesi immediatamente anteriori alla domanda. La decorrenza dell'autorizzazione  resta comunque fissata al 1° sabato successivo alla data di presentazione della relativa istanza.

Domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria

La domanda va inviata esclusivamente dei seguenti canali:

  1. sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) ai servizi telematici disponibili sul sito internet dell’Istituto;
  2. contact center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
  3. patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda di prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza,e la data della richiesta determina la decorrenza dell’autorizzazione ai relativi versamenti.

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