L’indennità relativa ai periodi di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001) per assistenza a familiari disabili in situzione di gravità non ricomprende i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Lo ha affermato una sentenza del Tribunale di Roma n. 5213 del 5 giugno 2022.
La ragione è che l’ammontare dell’indennità di congedo è limitata alle «voci fisse e continuative» della retribuzione, tra cui non sono da ricomprendere le mensilità supplementari, come tredicesima e quattordicesima mensilità, secondo la sentenza, diversamente da quanto sostenuto dall'INPS nella circolare n. 14/2007 ( e NON modificato nella circolare n. 32 2012).
Il nuovo comma 5-ter dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che il richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire un’ indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.
Indennità congedo straordinario D.LGS. 151 2001
L’indennità di congedo straordinario biennale per assistenza a familiari disabili in situazione di gravita, a norma della legge 104-1992, è corrisposta ai lavoratori dipendenti del settore privato, nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.
Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e il relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Si ricora che l'indennità è anticipata dal datore di lavoro che conguaglia poi gli importi nel flusso uniemens.
Nella tabella seguente gli importi massimi 2022
importo massimo indennità annua | giornaliera | contributi figurativi annui | settimanali | giornalieri |
37.341 | 102,30 | 37.341 | 718,09 | 102,30 |
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Indennità congedo straordinario: sentenza del 5.6.2022
Il caso riguardava il dipendente di un istituto di vigilanza che chiedeva il pagamento degli importi relativi ai ratei di mensilità supplementari con l’indennità per il congedo straordinario di cui aveva goduto.
Secondo il Tribunale, tredicesima e quattordicesima non vanno calcolate , tenendo conto della norma modificata dall'articolo 4, comma 1, lett. b, Dlgs 119/2011.
Inoltre viene evidenziato che:
- durante il periodo di congedo straordinario la normativa esclude la maturazione di ferie, Tfr e tredicesima mensilità, quindi è illogico ritenere che il calcolo dell’importo dell’indennità possa includere i ratei di tredicesima e quattordicesima.
- riguardo la disparità di trattamento con i tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona in condizione di handicap grave (articolo 33, comma 3, legge 104/1992), per i quali invece 13^ e 14^ sono incluse, il giudice di Roma evidenzia che si tratta di legittime scelte normative diverse anche se finalizzate alla stesse esigenze di assistenza .
- Infine, il fatto che per il congedo di maternità, la norma (articolo 23, comma 2, Dlgs 151/2001) preveda espressamente che l’indennità ricomprenda la tredicesima mensilità mentre nella norma sul congedo straordinario le mensilità supplementari non vengono richiamate, dimostrsa che in questo caso esse vanno escluse.