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ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA: LE REGOLE DAL 1 APRILE 2022

Isolamento e Autosorveglianza: le regole dal 1 aprile 2022

Il Ministero della saluta ha emanato una Circolare del 30 marzo con le modalità attuative su isolamento e autosorveglianza in vigore dall'1.04 secondo il DL n 24 del 24.03.22

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l'art 4 del DL n. 24 del 24 marzo 2022 si prevedono norme in vigore dal 1 aprile 2022 su:

  • isolamento 
  • autosorveglianza

in ragione della fine dello stato di emergenza.

Isolamento dal 1 aprile

In particolare, si prevede che a decorrere  dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla  misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

La  cessazione del regime  di isolamento consegue all'esito negativo di un  test antigenico rapido o molecolare  per  la rilevazione  di   SARS-CoV-2, effettuato anche  presso centri  privati a ciò abilitati. 

E' bene sottolineare che in precedenza si parlava di quarantena.

Con Circolare del  Ministero della salute n 19680 del 30 marzo 2022 sono state normate le modalità attuative delle suddette previsioni.

La suddetta circolare rimanda al precedente provvedimento del Ministero della salute del mese di dicembre 2021 che specificava che "Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo".

Autosorveglianza dal 1 aprile

Inoltre, sempre il DL n 24 ha previsto che a decorrere dal 1 aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con  soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente:

  • nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con  soggetti  confermati  positivi  al SARS-CoV-2, 
  • e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la  rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati  a  ciò abilitati:
    • alla prima comparsa dei sintomi 
    • e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La Circolare del Ministero della salute n 19680 del 30 marzo 2022 in merito ai "contatti stretti" conferma che a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

Aggiunge inoltre che gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Leggi anche Fine stato di emergenza: le regole dal 1 aprile con il nuovo DL in Gazzetta

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