HOME

/

LAVORO

/

MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

/

CONGEDO MATERNITÀ: INDENNITÀ ANCHE SENZA CERTIFICATO TELEMATICO

Congedo maternità: indennità anche senza certificato telematico

Nuove istruzioni INPS sul certificato telematico di gravidanza: il congedo di maternità obbligatorio è un diritto "indisponibile" .Cosa succede se non viene inviato?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il congedo di maternità obbligatorio non puo essere ridotto dall'INPS per il mancato invio nei tempi richiesti del certificato medico digitale . 

Lo afferma l'istituto stesso in un messaggio interno alle proprie sedi.  adeguandosi alle indicazioni della Cassazione e della giurisprudenza di merito   che hanno  piu volte rimarcato che il congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi è un diritto "indisponibile" ( vedi sotto i dettagli sulle sentenze).

Vediamo cosa prevede quindi l'istituto in caso di mancato invio del certificato.

Congedo di maternità e invio del certificato di gravidanza: chiarimenti INPS

Nel messaggio INPS  287 del 22 gennaio 2024  si  conferma  che l'invio del certificato telematico di gravidanza è obbligatorio  ai fini del congedo e che spetta al medico  delSSN, ; ciononostante 

considerato che il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti  costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice,  che deriva dal divieto assoluto di adibizione al lavoro,peraltro, penalmente sanzionato il diritto al congedo di maternità non è disponibile (cfr. Cass. n. 10180/2013 ultimo paragrafo) e non puo quindi essere precluso  se il medico certificatore non abbia proceduto al rituale invio del certificato telematico.

In questi casi,  per la corretta gestione delle domande di maternità l'istituto prevede che 

1. Qualora sia presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato può essere richiesto  successivamente ma PRIMA della nascita del minore. Dalla data del parto, infatti, la procedura telematica non consente più al medico l’inserimento del certificato

2. nei casi in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o  convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato in questione;

3. nei casi in cui si in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN;

4. In caso di totale assenza della documentazione  menzionata, il periodo di congedo di maternità  andra calcolato a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.

Congedo di maternità flessibile e obbligo di certificato - Tribunale di Milano 2021

Una sentenza del Tribunale di Milano dell'11 dicembre 2021  ha riguardato una lavoratrice dipendente  che intendeva fruire del congedo obbligatorio in forma flessibile ossia  da un mese prima del parto al 4 mese dopo la nascita del bambino  .La lavoratrice aveva regolarmente inviato la documentazione sulla gravidanza all'INPS e aveva poi  inviato prima del settimo mese, per   la richiesta di flessibilità la certificazione medica asseverata dal medico del lavoro  che attestava che la continuazione della attività lavorativa durante l'ottavo mese non era pericolosa. 

La sede territoriale inps chiedeva successivamente l'invio di un ulteriore certificato in forma  digitale relativo alla data presunta del parto, come previsto dalle istruzioni fornite nella circolare INPS 82 2017  ma la dipendente non riusciva ad ottenerlo dal medico di base e consegnava la copia cartacea alla sede INPS.

La domanda veniva  quindi rigettata  proprio per la mancanza della certificazione  digitale, con riconferma del rifiuto anche a seguito di richiesta di riesame,   perche la certificazione cartacea non risultava rilasciata nella tempistica prevista 

La lavoratrice si è quindi rivolta al tribunale di Milano  che le ha dato ragione  in quanto le motivazioni di rigetto dell'INPS riguardano l'ambito puramente formale. I giudici hanno evidenziato  che nella sostanza il diritto della lavoratrice era indubbio in quanto le certificazioni mediche sulla possibilità di lavoro anche nell'ottavo mese erano state fornite prima della scadenza . 

La Cassazione 10180/2013 sull'indennità di maternità

La sentenza di Milano  richiama anche  il principio espresso dalla Corte di cassazione (Cass. Civ. 10180/2013) secondo cui il diritto al congedo di maternità è indisponibile rispetto alla volontà delle parti. 

Cio significa che  la consegna di un certificato medico in ritardo non puo avere conseguenze sul diritto all'indennità piena dovuta per il congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi.

 Nel caso di specie una lavoratrice madre aveva continuato a lavorare anche durante l'ottavo mese di gravidanza presentando però il certificato per la maternità flessibile oltre il settimo mese e l'inps anche in quel caso aveva detratto una parte dell'indennità di maternità , quella  relativa al quarto mese successivo al parto. 

La Corte ha respinto il ricorso presentato dall'Istituto, sottolineando come il periodo di maternità contempla un'astensione dal lavoro di cinque mesi per la lavoratrice madre,  da tutelare comunque in quanto si tratta di un diritto "indisponibile". La mancata presentazione preventiva della documentazione non puo  comportare conseguenze sulla misura dell'indennità di maternità.

Fonte immagine: Pixabay

Tag: MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO · 25/03/2024 Contributo genitori separati: domande entro il 31 marzo

In corso la procedura di richiesta degli assegni per i genitori separati in difficoltà A chi spettano i contributi, come si richiedono: le istruzioni INPS

Contributo genitori separati: domande entro il 31 marzo

In corso la procedura di richiesta degli assegni per i genitori separati in difficoltà A chi spettano i contributi, come si richiedono: le istruzioni INPS

Domande Assegno Unico: possibile modifica  incarico ai patronati

Nuova funzione di subentro degli istituti di patronato nelle domande di assegno unico già presentate sul web in autonomia o con un altro intermediario

Bonus nido 2024: al via le domande - istruzioni  aggiornate

Disponibile la procedura con le istruzioni per le domande e i nuovi importi del contributo asilo nido o baby sitter per il 2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.