HOME

/

FISCO

/

ADEMPIMENTI IVA 2022

/

REGIME IVA OSS: COME INCIDE SUI REQUISITI PER RIMBORSO IVA TRIMESTRALE

Regime IVA OSS: come incide sui requisiti per rimborso IVA trimestrale

Le entrate forniscono un chiarimento sui requisiti per i rimborsi IVA trimestrali e lo status di esportatore abituale per chi ha aderito al regime speciale IVA OSS

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 802 del 9 dicembre 2021 le Entrate forniscono chiarimenti sull'incidenza delle operazioni dei soggetti identificati nel regime IVA OSS sulla determinazione dei requisiti per richiedere il rimborso/compensazione IVA trimestrale e per l'acquisizione dello status di esportatore abituale. 

In particolare essa chiarisce che in assenza di interventi normativi di segno opposto, i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l'IVA mediante il regime OSS UE,

  • per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 633/1972
  • e dei requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali ex art. 38bis dello stesso decreto, 

debbano (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell'ambito del regime speciale unionale) continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria. Essi dovranno, pertanto: 

  • registrare le operazioni nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 633/1972, 
  • fatturare le stesse a norma dell'articolo 46 del DPR n. 331/1993, 
  • presentare la dichiarazione IVA annuale inserendo le transazioni tra quelle di cui al Quadro VE, Rigo VE30, campo 3 ai fini del plafond ed il modello TR, 
  • inserendo le operazioni ai righi TA30 e TD2 ai fini dei rimborsi trimestrali.

Riepiloghiamo i contenuti dell'interpello e in particolare le caratteristiche dell'attività svolta dal soggetto istante.

La Società Istante esercita in via secondaria l'attività di commercio di prodotti via internet.  L'attività si svolge nel concreto tramite:

  • l'acquisizione dell'ordinativo via WEB da parte dei clienti, 
  • l'elaborazione del pagamento in formato digitale, 
  • l'organizzazione della consegna per il tramite di autotrasportatori esterni,
  • la consegna fisica del bene al domicilio dell'acquirente.

L'attività, pertanto, è riconducibile alla definizione di commercio elettronico indiretto. La società istante riferisce che quanto attiene alle vendite a distanza intracomunitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi, di aver provveduto ad identificarsi direttamente ai fini IVA nei vari territori avendo superato le soglie previste dalla normativa in vigore al tempo. Detta normativa prevedeva, infatti, che, con riferimento alla territorialità IVA riservata alle vendite a distanza nei confronti di privati consumatori (o assimilati) della UE, tali operazioni, qualora fossero superate le soglie fissate da ciascuno Stato Membro o per opzione, fossero territorialmente rilevanti ai fini IVA nel paese del cessionario privato, quindi, nel luogo del consumo. 

L'importo dell'IVA dovuta nel paese del cessionario veniva inserito in ciascuna singola fattura su autonomo rigo valorizzato con natura operazione "NI Escluse ex art. 15 DPR 633/1972". 

Tali operazioni concorrevano alla formazione del plafond e all'acquisizione dello status giuridico di esportatore abituale, inoltre concorrevano anche al calcolo del presupposto per la determinazione del diritto o meno al rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale di cui all'articolo 38bis, comma 2, del decreto IVA in quanto cessioni per corrispondenza verso paesi UE, quindi non imponibili ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b), DL n. 331/1993.

La società istante ha recentemente optato per l'applicazione del regime OSS (One Stop Shop), con decorrenza dal 1° luglio 2021  e chiede sia corretto proseguire a fatturare le operazioni di cessione di beni nei confronti di soggetti privati europei secondo le modalità sopra indicate anche in data successiva al 1° luglio 2021, data di avvio dell'OSS, ovvero se le modalità di fatturazione debbano cambiare. 

La Società evidenzia come, a seguito dell'opzione per l'applicazione dell'OSS, le operazioni in esame non vengano incluse nella liquidazione periodica IVA, nella comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), nel modello IVA TR, nella dichiarazione IVA annuale, in quanto già comunicate nella dichiarazione periodica da inviare tramite lo sportello unico. 

La circostanza che le operazioni non figurino più all'interno del modello IVA TR e della dichiarazione IVA annuale, inciderebbe in maniera sostanziale sulla determinazione dei requisiti per richiedere il rimborso/compensazione IVA trimestrale ovvero per l'acquisizione dello status di esportatore abituale. 

Si specifica che le Entrate nel rispondere hanno chiarito innanzitutto che il dubbio interpretativo sollevato dall'istante afferisce alla possibilità di far confluire le operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 41, comma 1, lettera b) del D.L. n. 331/1993 (modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83), poste in essere dai soggetti che aderiscono al regime di cui all'articolo 74sexies del DPR n. 633/1972 (anch'esso modificato dal d.lgs. n. 83/2021), nei calcoli previsti dagli articoli 8, comma 2 e 38bis, comma 2, del DPR n. 633/1972 rispettivamente per la determinazione del plafond per gli acquisti senza applicazione dell'IVA da parte degli esportatori abituali e per l'accesso alla possibilità di ottenere i c.d. rimborsi trimestrali. 

L'agenzia, in sintesi dopo aver riepilogato la normativa di riferimento, specifica che la dispensa dagli adempimenti per i soggetti che si avvalgono del regime speciale sembra riguardare esclusivamente le dinamiche dichiarative e documentali del regime stesso e non può valere anche nel contesto dell'adozione, seppur concomitante, di strumenti definiti in ambito nazionale e connaturati da esigenze di controllo diverse.

Si specifica pertanto, che, in assenza di interventi normativi di segno opposto, i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l'IVA mediante il regime OSS UE, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 633/1972 e dei requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali ex art. 38bis dello stesso decreto, debbano continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.

Allegato

Risposta a interpello del 09.12.2021 n. 802

Tag: ADEMPIMENTI IVA 2022 ADEMPIMENTI IVA 2022

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ADEMPIMENTI IVA 2022 · 18/04/2024 IVA trasporto turistico ricreativo: esenzione o agevolazione?

Le Entrate chiriscono quando spetta l'esenzione IVA o l'IVA agevolata nel trasporto turistico

IVA trasporto turistico ricreativo: esenzione o agevolazione?

Le Entrate chiriscono quando spetta l'esenzione IVA o l'IVA agevolata nel trasporto turistico

Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile

Dichiarazione IVA 2024: modello, istruzioni e specifiche tecniche per l'invio. Alcune delle novità di quest'anno

Emissione Note di variazione IVA su crediti infruttuosi

Chiarimenti ADE su procedura di liquidazione generale dei beni e disposizioni per le procedure concorsuali: possibile la nota variazione IVA

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.