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BONUS ACQUA E BONUS IDRICO: ATTENZIONE ALLE DIFFERENZE

Bonus acqua e bonus idrico: attenzione alle differenze

Bonus idrico fino a 1.000 euro e bonus acqua potabile fino a 5.000 euro. Ecco come funzionano e chi sono i beneficiari

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Ultimamente nelle pubblicità inerenti l'utilizzo dell'acqua è facile imbattersi nella promozione di bonus fiscali, sia per quanto riguarda il cd. bonus idrico sia per il cd. Bonus acqua potabile. Ma quali sono le differenze tra questi due bonus? Facciamo il punto in questo articolo.

Bonus idrico 2021

Il Decreto del Ministero della transizione ecologica pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.10.2021 ha individuato i beneficiari e definito i criteri per l’ammissione al c.d. “bonus idrico”.  Sarà possibile, per le persone fisiche residenti in Italia, ottenere il rimborso delle spese sostenute per alcuni interventi di “efficientamento idrico” effettuati nel corso del 2021, fino ad un massimo di 1.000 euro.

L’art. 2 del Decreto dispone che le persone fisiche (maggiorenni) residenti in Italia, destinatarie del bonus idrico, devono essere titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, oppure titolari di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su:

  • edifici esistenti;
  • parti di edifici esistenti;
  • singole unità immobiliari.

I soggetti richiamati devono aver effettuato, nel 2021, interventi di:

  • sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto
  • sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, si può richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne. Dichiarazione che andrà allegata alla domanda da inserire nella piattaforma. 

La domanda per il bonus idrico può essere presentata:

  • per un solo immobile
  • per una sola volta;

da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.

L’art. 3 del Decreto dispone che a ciascun beneficiario è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Bonus acqua potabile 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un credito d’imposta al 50% delle spese sostenute tra il 01.01.2021 e il 31.12.2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 153000/2021 del14.06.2021 ha pubblicato le istruzioni e il modulo per le richieste del credito, e le regole per il suo funzionamento.

Il credito d’imposta spetta: 

  • alle persone fisiche 
  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni 
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

 Attenzione va prestata al fatto che il credito d’imposta spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

Come riportato in precedenza, il credito d’imposta spetta con riferimento alle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2022 per l’acquisto e per l’installazione di sistemi di

  • filtraggio, 
  • mineralizzazione, 
  • raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290,

per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

 Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con 

  • versamento bancario;
  • versamento postale;
  • mediante altri sistemi di pagamento.

 L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale, in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. 

Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere comunque riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, fino all’importo massimo fruibile, come segue: 

soggetti

utilizzo del credito

per le persone fisiche non esercenti attività economica o di lavoro autonomo

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione

per gli altri soggetti

 esclusivamente in compensazione

 Nel rispetto del limite di spesa annuale di 5 milioni di euro il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle spese non può essere superiore:

soggetti

Limiti di spesa agevolabile

per le persone fisiche non esercenti attività economica

1.000 euro per ciascuna unità immobiliare

per gli altri soggetti

5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale

 Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando:

  • il limite complessivo di spesa di 5 milioni 
  • all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

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