×
HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

DISTACCHI: NUOVE REGOLE E MODELLI IN VIGORE DAL 2 NOVEMBRE

2 minuti, Redazione , 28/10/2021

Distacchi: nuove regole e modelli in vigore dal 2 novembre

Ecco il Decreto ministeriale con allegati i nuovi modelli di comunicazione e notifica dei distacchi transnazionali nelle prestazioni di servizi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con un comunicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene reso noto che,  a seguito della pubblicazione , ieri 26.10.2021, del nuovo decreto 170 2021 in materia di distacco transnazionale ,  il prossimo 2 novembre 2021 entreranno in vigore gli standard e le regole aggiornate per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia. 

Sul tema è stato pubblicata recentemente anche una nota dell'Ispettorato del lavoro.

Viene sottolineato che  le previsioni del nuovo Decreto si applicano:

  • alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva e
  • alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata.

 A partire dal 2 novembre 2021 alle ore 12:00 sarà, pertanto, disponibile nel portale http://servizi.lavoro.gov.it una nuova versione della procedura telematica “Distacco transnazionale” aggiornata con le novità contenute nel Decreto. 

Viene precisato che  per consentire il completamento delle necessarie attività tecniche di aggiornamento, non sarà disponibile nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 12:00 del 2 novembre 2021.

Vediamo di seguito piu in dettaglio le novità del modello allegato al decreto.

Distacco agenzie somministrazione: obblighi e modalità

 Per la comunicazione di distacco va unilizzato il nuovo Modello Distacco Transnazionale lavoratori in Italia  CO Preventiva - Modello UNI_Distacco_UE,  che è suddiviso in 6 sezioni ,  e nel quale sono richiesti, a norma del DLGS 136 2020: 

  1. dati generali della comunicazione
  2. i dati del prestatore di servizi (legale rappresentante)
  3. i dati dei referenti del prestatore di servizi 
  4. i dati sui distacchi con sedi ed elenco lavoratori
  5. i dati di invio della comunicazione 
  6. i dati del distaccatario

In caso di somministrazione transnazionale sono richiesti anche i dati relativi alla autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di lavoro oppure gli estremi dell'impresa utilizzatrice  che invia i lavoratori in Italia.

Il decreto specifica che:

  •  la comunicazione di distacco va inviata  entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del distacco e puo' essere  cancellata nelle 24 ore successive.
  • Invece la comunicazione di variazioni va inviata entro 5 giorni dall'evento di modifica, eccezione fatta per la modifica della data di inizio che deve giungere entro le 24 del giorno precedente l'inizio;
  • la comunicazione di notifica motivata  di distacco di lunga durata (che si prolunghi oltre i12 mesi) va inviata ugualmente 5 giorni prima della scadenza. Non è dovuta se il distacco è fin dall'inizio determinato in 12 mesi in quanto la comunicazione vale già come notifica motivata.

Il decreto precisa anche che le norme sono applicabili a tutti i distacchi già in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso: 27 ottobre 2021.

Le notifiche di lunga durata per i distacchi già in essere potranno essere inviate entro  30 giorni , quindi entro il 26 novembre 2021.

NOVITA': E' disponibile il tool di simulazione delle nuove detassazioni previste per il 2026 con aggiornamenti gratuiti fino alla approvazione definitiva della nuova legge di bilancio

Ti segnaliamo: 

Ti segnaliamo anche il libro di carta Il lavoro nello spettacolo: Guida agli aspetti contrattuali, fiscali e previdenziali di M.Matteucci, G. Ulivi, B. Garbelli, S. Ricci - Maggioli Editore - 164 pag

Allegato

DM 170 2021 Comunicazione distacchi
Fonte immagine: fiscoetasse

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 19/12/2025 Contratto assunzione colf e badanti: cosa cambia nel 2026

I contenuti obbligatori della lettera di assunzione dopo il rinnovo del ccnl lavoro domestico 2025-2028.

Contratto assunzione colf e badanti: cosa cambia nel 2026

I contenuti obbligatori della lettera di assunzione dopo il rinnovo del ccnl lavoro domestico 2025-2028.

Bando ISI INAIL 2025: pubblicato l’avviso per le imprese

Requisiti, interventi ammessi e istruzioni operative per le imprese nel nuovo Bando ISI . Record di stanziamento per 600 milioni di euro

Decreto Milleproroghe 2026: le nuove scadenze approvate

Approvato dal Governo il consueto decreto: tabelle dei nuovi termini per fisco, sanità, PA, scuola, giustizia e incentivi, molte scadenze spostate al 31 dicembre 2026.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.