HOME

/

LAVORO

/

LAVORO ESTERO 2024

/

REGIME IMPATRIATI: I REQUISITI PER LA PROROGA DI 5 ANNI

3 minuti, Redazione , 14/10/2021

Regime impatriati: i requisiti per la proroga di 5 anni

Riepilogo delle condizioni per accedere a ulteriori 5 anni di regime agevolato per i lavoratori impatriati. La richiesta solo al termine del primo periodo - Interpello n. 703/2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

La proroga del regime agevolato per i lavoratori impatriati puo essere richiesta solo alla scadenza del quinquennio di utilizzo, e devono essere presenti i requisiti richiesti dalla norma (figli minori o  acquisto di immobile in italia).  Questa in sintesi la risposta dell'Agenzia delle Entrate , nell'interpello n. 703 2021,  al quesito di un  cittadino italiano rientrato con la famiglia in Italia il 15 aprile 2019 , managing director, che fruisce del regime per i "lavoratori impatriati", di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 147 del 2015, dal periodo d'imposta 2019 . 

Il contribuente chiedeva di continuare a fruire dell'agevolazione  come previsto dall'art. 1 comma 50 della legge 178 2020, facendo presente la figlia minore compie 18 anni nel luglio 2021, durante il  primo quinquennio di fruizione del regime  agevolato, data entro la quale egli vorrebbe  esercitare l'opzione per la proroga.

Come detto  l'Agenzia delle Entrate  dà parere negativo, in quanto  precisa che è  il 2023 il periodo d'imposta in cui si conclude il primo quinquennio di regime speciale per lavoratori impatriati. L'opzione per  ulteriori 5 periodi d'imposta (2024-2028)  agevolati puo essere essere esercitata solo alla scadenza , ovvero a partire dal 1° gennaio ed entro il 30 giugno 2024, a condizione che sussistano i requisiti ex articolo 5, comma 2-bis, lett. a), DL n. 34/2019, ovvero:

  •  avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo oppure 
  • aver acquistato  un' immobile  residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nel 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi l'esercizio dell'opzione.

Nella risposta l'Agenzia riepiloga le condizioni del regime impatriati , come modificato dal DL 34 2019 (Decreto Crescita ) specificando che :

"con l'articolo 16, comma 3-bis del decreto legislativo n. 147 del 2015, come inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto Crescita, il legislatore ha introdotto un'estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:

 - l'avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure

 - l'acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi «successivamente al trasferimento in Pagina 2 di 7 Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento». La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d'imposta si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico. Successivamente, l'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha inserito nel citato articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, al fine di consentire l'applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati), anche a coloro «che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147». La richiamata norma della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che possono fruirne, mediante l'esercizio di un'apposita opzione, le persone fisiche che: a) durante la loro permanenza all'estero sono state iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell'Unione Europea; b) hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020; c) già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019."

Ricorda pero anche che:

" l'opzione non può essere esercitata:

 a) dai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in quanto l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto Crescita fa riferimento ai «soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2» del medesimo decreto;

 b) dagli sportivi professionisti titolari dei rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (cfr. articolo 5, comma 2-quater, decreto Crescita)."

Per effetto della lettura congiunta delle successive  disposizioni  normative ,conclude l'agenzia :

" risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 1, comma 50, della legge di Bilancio 2021: 

1) gli sportivi professionisti; 

2) coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019; 

3) i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all'AIRE;

 4) i cittadini extra-comunitari."



Per approfondire ti possono interessare :

la CIrcolare sulle modalità di esercizio dell'opzione per la proroga 

l'ebook Incentivi per il rientro dei lavoratori dall'estero (norme e  casi pratici)  di L. Rodella 

l' e book Il Lavoro all'estero - 370 risposte in 460 pagine

        Se non trovi la tua risposta poni il tuo quesito sul Forum: Lavoro all'Estero - Rubrica per i lavoratori espatriati

Allegato

Risposta a interpello del 12.10.2021 n. 703

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO ESTERO 2024 LAVORO ESTERO 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LAVORO ESTERO 2024 · 28/10/2024 Frontalieri con rientro settimanale: norma retroattiva nel DDL Bilancio 2025

Nella nuova legge di bilancio prevista una norma di interpretazione autentica che estende l'applicabilità del regime delle retribuzioni convenzionali

Frontalieri con rientro settimanale: norma retroattiva nel DDL Bilancio 2025

Nella nuova legge di bilancio prevista una norma di interpretazione autentica che estende l'applicabilità del regime delle retribuzioni convenzionali

Accordo sicurezza sociale Italia Giappone 2024: istruzioni aggiornate

Tutte le istruzioni sull' Accordo contro la doppia contribuzione nei distacchi, in vigore dal 1.4.2024. Rettifica su Uniemens . Modalità di presentazione delle domande

Frontalieri Svizzera: novità nel DL Omnibus convertito

Dal 2024 nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero, art 6 DL 113 2024 convertito

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.