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IMU 2021: LE ALIQUOTE MASSIME PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI E FABBRICATI MERCE

IMU 2021: le aliquote massime per i fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce

Il MEF chiarisce le aliquote massime applicabili ai fabbricati strumentali e ai fabbricati merce. I dettagli nel documento con i rilievi per i comuni.

Ascolta la versione audio dell'articolo

In data 20 settembre il MEF ha pubblicato i rilievi fatti nei confronti delle delibere comunali volte a modificare, nei limiti dei poteri conferiti e rispetto alla norma nazionale, gli ambiti applicativi dell'IMU 2021.

In particolare, in riferimento:

  • ai fabbricati rurali strumentali 
  • e i fabbricati merce

un comune deliberava che l’aliquota ordinaria, applicabile a tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale, è fissata nella misura dello 0,96 per cento (in assenza della previsione di una specifica aliquota per i fabbricati rurali strumentali e per i fabbricati-merce).

Il MEF specifica che la suddetta aliquota stabilita per gli immobili diversi dalla abitazione principale non può trovare applicazione:

  • né per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, 
  • né per i fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce), 

in quanto essa è superiore al limite massimo stabilito per ciascuna di tali tipologie di immobili dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

Inoltre precisa che:

  • i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati merce erano stati esentati dall’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2014 (in virtù, rispettivamente, dell’art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’art. 13, comma 9-bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ) e sono invece nuovamente assoggettati all’imposta a partire dall’anno 2020. 

Per quanto concerne i fabbricati rurali ad uso strumentale,  ad essi si applichi l’aliquota dell’IMU dello 0,1 per cento, che può essere diminuita sino all’azzeramento ma non aumentata (art. 9, comma 3-bis, del D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l’art.1, comma 750, della citata legge n. 160 del 2019)

In merito ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, i quali peraltro cesseranno di essere imponibili ai fini dell’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota di base dell’IMU dello 0,1 per cento può essere diminuita sino all’azzeramento e aumentata fino allo 0,25 per cento (comma 751 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019)

Si invita, pertanto, l'Ente a specificare con un’apposita deliberazione consiliare, da adottare entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote applicabili alle fattispecie sopra menzionate.

Tag: IVIE - IVAFE IVIE - IVAFE NUOVA IMU 2022 NUOVA IMU 2022

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