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PENSIONI ESTERE: AGEVOLAZIONE SUD ANCHE SU POLIZZE ASSICURATIVE

3 minuti, Redazione , 13/07/2021

Pensioni estere: agevolazione Sud anche su polizze assicurative

Applicabilità del regime agevolato art. 24 ter per i pensionati esteri alle polizze assicurative Risposta positiva dell'Agenzia nell'interpello 462 2021.

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L'imposta sostitutiva sui redditi  prevista dall'art. 24 ter del TUIR per i  titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno è applicabile anche nel caso di polizze assicurative estere con finalità previdenziale. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 462 del 7 luglio 2021.

In particolare, l'agenzia  specifica che se si tratta di prestazioni con finalità previdenziale cioè volte a garantire  una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, il contribuente una volta raggiunta l'età  della  “soglia” anagrafica di accesso alla pensione , potrà accedere al regime di favore  in quanto anche queste prestazioni rientrano nell'ambito dei redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR .

Il caso riguardava un  cittadino finlandese, fiscalmente residente in Finlandia fino al 2020 che aveva svolto  svolto, prevalentemente, la propria attività lavorativa nel settore bancario e finanziario e che da  ottobre 2018 ha interrotto l'attività lavorativa e da novembre 2018 percepiva una pensione corrisposta da un ente finlandese di natura privata Il cittadino chiedeva  l'applicazione del regime opzionale agevolato di cui all'articolo 24-ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR),  riservato ai pensati esteri che trasferiscono la residenza in un piccolo comune di una regione del Sud Italia,  a partire dal suo primo anno di residenza fiscale in Italia.

L'interpello specificava che il cittadino aveva aderito a uno schema pensionistico promosso dal  datore di lavoro finlandese (di seguito la "Pensione "), la quale è erogata da una società di assicurazione finlandese, con sede legale in Finlandia, rientrante nel cd. del secondo pilastro e che che integrano le "statutory pensions" (pensioni nazionali legate al reddito, cd. del primo pilastro ). 

Le forme pensionistiche riconducibili al secondo pilastro prevedono che il datore di lavoro stipuli una polizza assicurativa a beneficio dei lavoratori aderenti . Le somme derivanti da tale schema pensionistico sono erogate al beneficiato, tramite pagamenti mensili e sono erogate al compimento dei 60 anni di età , che il richiedente ha compiuto appunto nel 2018.

Nella risposta affermativa alla richiesta, le Entrate ricordano che : "in base al citato  articolo 49, comma 2, lett. a) del TUIR, «costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati». Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da "pensione" sono equiparati a quelli di "lavoro dipendente". Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. "

Viene anche richiamata la  circolare n. 21/E del 17 luglio 2020 che specificava  che rientrano  tra i redditi da pensione "tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causa anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo). L'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro". 

Infine si ricorda che tali prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, "devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con il Paese della fonte."

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Allegato

Risposta a interpello del 07.07.2021 n. 462

Tag: PENSIONI 2024 PENSIONI 2024 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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