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STAMPA E INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021: NOVITÀ NEL SOSTEGNI BIS

Stampa e investimenti pubblicitari 2021: novità nel Sostegni bis

Stampa e investimenti pubblicitari: ecco le novità del Decreto Sostegni bis, in vigore dal 26 maggio 2021

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Diverse le misure previste dall'articolo 67 del Decreto Sostegni BIS per la stampa e investimenti pubblicitari, ecco quali sono.

I commi da 1 a 6 prevedono un Credito di imposta sulle spese di distribuzione di quotidiani e periodici.

In pratica, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d’imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Il credito d’imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l’anno 2021 e nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante. Si segnala che si è in attesa del consenso dell’Europa a tale misura. In generale, ai fini del credito d’imposta si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall’articolo 109 del TUIR. L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione

Per espressa previsione, il credito d’imposta 

  • non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici 
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere utilizzato con modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. 
  • è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell’istanza di domanda. 

Forfettizzazione delle rese al 95% del tirato

Inoltre viene previsto che per l’anno 2021, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA possa applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito del 95% a titolo di forfettizzazione della resa (al posto dell’80% ordinariamente previsto). Vengono esclusi i giornali quotidiani e periodici pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. 

Tax Credit edicole

Il comma 8 reca due modifiche puntuali alla disciplina del cosiddetto “tax credit” per le edicole :

  • precisando che per gli anni 2021 e 2022, si applichi il regime previsto nell’anno 2020. 
  • prevedendo che, per gli anni 2021 e 2022, il medesimo credito d'imposta possa essere altresì parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari - proroga del regime speciale per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive

L’ultima parte dell’articolo in commento, modifica il “Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari” prevedendo che per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% sull’intero valore dell’investimento, anziché sul 75% del solo valore incrementale dell’investimento entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è così suddiviso: 

  • 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, 
  • 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Con tali disposizioni si intende “allineare” la disciplina del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo che ha caratterizzato costantemente la misura in argomento.

Si prevede anche la riapertura dei termini per l’invio della comunicazione telematica di accesso alla procedura, visto che la nuova disposizione entra in vigore successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande per il corrente anno 2021, fissato al 31 marzo di ogni anno.

Abrogazione Voucher digitale

Infine, vengono abrogate le disposizioni che avevano introdotto in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, un contributo aggiuntivo - per abbonamenti ai giornali - al “voucher digitale” destinato alle famiglie a basso reddito per l’acquisizione di servizi di connessione in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici.

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