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PRECOMPILATA E SPESE SCOLASTICHE: MODALITÀ E TEMPI PER INVIO DATI DA PARTE DELLE SCUOLE

3 minuti, Redazione , 11/02/2021

Precompilata e spese scolastiche: modalità e tempi per invio dati da parte delle scuole

Comunicazione anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica. Un provvedimento delle entrate ne disciplina le modalità e i tempi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Provvedimento n 39069 del 9 febbraio 2021 l'Agenzia delle entrate individua le modalità tecniche di trasmissione dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica. 

Ricordiamo che il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2020 aveva previsto che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado dovessero comunicare all'agenzia delle entrate  i dati riguardanti le spese scolastiche, le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, demandando gli aspetti tecnici a successivo provvedimento.

I dati andranno ad alimentare la precompilata dal prossimo anno ossia i contribuenti troveranno le spese scolastiche detraibili già in dichiarazione.

Il provvedimento in oggetto con gli allegati disciplina appunto:

  • le modalità di trasmissione, 
  • i termini, 
  • nonchè le modalità di esercizio dell’opposizione all’inserimento dei dati

relativi alle spese per la frequenza scolastica e/o alle erogazioni liberali agli istituti scolastici.

La comunicazione va effettuata alla stessa agenzia e ai sensi dell’art. 1, D.M. 10 agosto 2020 e i soggetti tenuti a farlo, sono le scuole di ogni ordine e grado:

  • facoltativamente con riferimento agli anni 2020 e 2021 
  • e obbligatoriamente a partire dall’anno d’imposta 2022 

Le informazioni da comunicare sono quelle riguardanti:

  • le spese scolastiche 
  • le erogazioni liberali agli istituti scolastici (finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonché all’ampliamento dell’offerta formativa, effettuate tramite versamento bancario o postale ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997) 
  • i relativi rimborsi 

con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori.

"Per ciascun iscritto i citati soggetti comunicano l’ammontare delle spese per istruzione scolastica sostenute nell’anno d’imposta precedente con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa deve essere indicato se l’informazione è nella disponibilità dell’istituto scolastico che provvede alla trasmissione"

Attenzione va prestata al fatto che NON devono essere comunicati i dati delle tasse scolastiche versate tramite il modello di pagamento F24.

Modalità di trasmissione

I soggetti tenuti all'invio possono utilizzare:

  • il servizio telematico Entratel o Fiscolonline
  • possono avvalersi di intermediari di cui all'art 3  commi 2 bis e 3 del DPR 322/98 

Tipologia di invii

Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento, vediamo i dettagli

  1. L'invio ordinario è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati. 
  2. L'invio sostitutivo è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. 
  3. L'annullamento è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

Termini di trasmissione e ricevute

Le comunicazioni sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art 78 commi 25 e 25 bis Legge 413/1991, ossia entro il 28 febbraio  di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente ai sensi dell'art 1 del DM del 10 agosto 2020.

Nel caso di scarto dell'intero file contente la comunicazione,  il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il termine predetto, ovvero se più favolrevole entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore.

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998. 7 Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

  • data e ora di recezione del file; 
  • identificativo del file attribuito dall’utente; 
  • il protocollo attribuito al file; 
  • il numero delle comunicazioni contenute nel file

Allegati

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 09.02.2021 n. 39069
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 09.02.2021 n. 39069 - Specifiche tecniche
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 09.02.2021 n. 39069 - Modalità compilazione
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 09.02.2021 n. 39069 - ricevuta telematica

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

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