HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

LAVORO INTERMITTENTE: NON VALGONO I DIVIETI DEI CCNL , DICE L'INL

2 minuti, Redazione , 10/02/2021

Lavoro intermittente: non valgono i divieti dei CCNL , dice l'INL

Chiarimento definitivo e adeguamento agli orientamenti della Cassazione in materia di contratti nazionali e ricorso al contratto intermittente "a chiamata"

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 1 dell'8 febbraio 2021, interviene  negando definitivamente  la facolta di interdire l'applicazione del lavoro intermettente,  da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 

Di fatto l'istituto si adegua alle  recenti sentenze giurisprudenziali e in particolare alla  Sentenza della Corte di Cassazione n. 29423 del 13 novembre 2019, che aveva stabilito che dalla normativa vigente   non si evince l'affidamento alle parti sociali della possibilità di definire il ricorso al lavoro intermittente, ma solo la possibilità di elencarne i casi di utilizzo. La posizione ministeriale invece era stata finora ondivaga .

La Cassazione  nella sentenza aveva   infatti  ricordato che  la normativa, fin dalla sua istituzione,  demanda alla contrattazione collettiva l’individuazione delle esigenze per le quali era consentita la stipula, ma in caso di assenza di previsioni dei CCNL, fa ancora testo il D.M. 23 ottobre 2004, non piu aggiornato,  che a sua volta fa riferimento alle attività indicate nella tabella allegata al R.D. 2657/1923. Questa interpretazione era anche confermata   dall’interpello  dell'ispettorato n. 10/2016. Nel ricorso in questione  pero si faceva riferimento anche alla nota n. 18194 del 4 ottobre 2016 in cui la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo alla richiesta di parere della DTL di Trieste e Gorizia, aveva evidenziato la "illeceità dell’utilizzo di questa tipologia contrattuale qualora sia espressamente vietato, dalle parti sociali, nella contrattazione collettiva di categoria, in ragione della mancata individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive, così come previsto dall’articolo 13 del Decreto legislativo n. 81/2015".  

Ora invece il Ministero  del Lavoro rispondendo ad un quesito  riferito all'utilizzo del lavoro intermittente nel settore del trasporto, invita i propri ispettori a "non tener conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente. In tali casi – ferme restando le indicazioni già fornite in altre occasioni in ordine all’inefficacia delle clausole contrattuali in materia di lavoro intermittente da parte di contratti sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – occorrerà quindi verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia invece ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 ovvero delle ipotesi c.d. soggettive, ossia “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”. 

Sul caso specifico   poi la circolare  afferma che  l’attuale contrattazione collettiva di settore non contiene specifiche previsioni in ordine alla individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente. Di conseguenza – ferma restando l’eventuale presenza di ipotesi c.d. soggettive – si deve fare riferimento alla citata tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 che, tra le attività da considerare di carattere discontinuo annovera, al punto 8, quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità” 

Allegato

INL circ. 1-2021 lavoro intermittente

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CORSI ACCREDITATI PER COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI 2024 · 19/04/2024 Commercialisti: contributi formazione professionale

Il bando per i rimborsi dalla CDC per la formazione continua effettuata nel 2023: requisiti , importo, modalità di richiesta. Domande fino ad esaurimento dei fondi

Commercialisti: contributi formazione professionale

Il bando per i rimborsi dalla CDC per la formazione continua effettuata nel 2023: requisiti , importo, modalità di richiesta. Domande fino ad esaurimento dei fondi

Restauratori beni culturali: modalità Esame di stato 2024  in Gazzetta

Pubblicate le modalità per le prove di idoneità con valore di esame di abilitazione per la qualifica di restauratore di beni culturali. Prove diversificate

CIGS  imprese strategiche: nuove indicazioni per Alitalia

CIGS 2023 in processi di transizione e riconversione nelle aree di sviluppo strategico. Le indicazioni per l'applicazione lavoratori dipendenti di Alitalia e Alitalia Cityliner

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.