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DECONTRIBUZIONE SUD 2021: TUTTE LE ISTRUZIONI

9 minuti, Redazione , 30/09/2021

Decontribuzione Sud 2021: tutte le istruzioni

Tutte le istruzioni INPS per l'esonero contributivo per il SUD previsto dalla legge di bilancio 2021 Chiarimenti per le imprese armatoriali

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L'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha istituito la  c.d. “Decontribuzione Sud”, una agevolazione contributiva trimestrale    per i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate ( Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). che consiste nell' esonero  pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti , con esclusione dei premi INAIL  dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico. 

La legge di bilancio ha prorogato l'applicazione  fino al 2029, previa autorizzazione della Commissione Europea, con riduzione dell'aliquota di esonero  al 20% per  gli anni 2026-2027  e al 10% per il 2028-2029.

Dopo l'approvazione  UE INPS ha pubblicato la circolare 33 2021 con le istruzioni complete per i datori di lavoro relative al 2021( vedi paragrafo sotto per le indicazioni principali - la circolare completa è allegata in fondo all'articolo).

Di seguito rivediamo tutta la normativa e prassi  e le istruzioni Uniemens per il bonus SUD 2021.

Decontribuzione SUD e somministrazione: le istruzioni 2021

Il 31 marzo 2021 sono state pubblicate le  istruzioni nel messaggio INPS n. 1361/2021. Alla luce dei chiarimenti ministeriali , diversamente da quanto affermato nelle prime istruzioni,   lo sgravio viene accordato  ai lavoratori somministrati impiegati in una azienda con sede nelle regioni agevolate del Sud anche se l'agenzia di somministrazione (titolare del rapporto di lavoro)  ha sede  in altra  regione.

In tali situazioni le sedi territoriali , sulla base delle comunicazioni obbligatorie UNISOMM attribuiranno il  codice di autorizzazione “OL”  riferito all'agenzia per il lavoro  che gode dell'agevolazione ma che a sua volta gira  il beneficio all'azienda utilizzatrice. 

Dato che il godimento dello sgravio è scaduto  il recupero  retroattivo va effettuato  secondo le istruzioni contenute nelle circolari 122/2020 e 33/2021. C'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per il conguaglio.

 AL contrario, nei casi in cui, seguendo le precedenti istruzioni,  il periodo sia stato agevolato per agenzie di lavoro collocate nelle regioni del sud per lavoratori impiegati in utilizzatori con sede al Nord non è richiesta la restituzione dello sconto fruito. Questo vale per i conguali effettuati fino alla data del 31 marzo 2021. Dal mese di  aprile la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Infine l'istituto ricorda che la decontribuzione Sud è  soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato  definita dal  quadro temporaneo per l'emergenza Covid-19 che  prevede i seguenti requisiti
- beneficio concesso entro la fine del 2021;
- di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - concesso a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019 o concesso a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza  e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. 

Con il messaggio 1914 del 13 maggio 2021 l'istituto ha aggiunto anche le istruzioni per il flusso Uniemens per il conguaglio dei contributi : 

Le aziende possono recuperare eventuali quote di decontribuzione arelative alle mensilità pregresse, valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Incentivo>, l’elemento <ImportoArrIncentivo> e indicando gli importi dell’esonero per il periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021.  La valorizzazione  potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità da aprile 2021 a giugno 2021.

I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure, con il codice “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”. 

Nel mese di marzo 2021 il TAR  Lazio  ha bloccato le istruzioni in tema di lavoro somministrato e sull'applicazione dello sgravio sulle tredicesime. (v. paragrafi sotto) per il quale si attendeva un intervento di chiarimento  giunto  con il messaggio 2434 del 28 giugno 2021. L'istituto afferma che : 

i"in considerazione delle richieste pervenute all’Istituto, (...) sulla possibilità di fruire della Decontribuzione sud anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso e considerando (...) l’ambito temporale di fruizione  dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.

Pertanto con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, la Decontribuzione sud può trovare ,applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.

Lavoratori marittimi 

In merito all’applicazione  da parte delle imprese armatoriali il messaggio 72/2020 precisava che  possono beneficiare dell’esonero i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi che risultano iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti marittimi ubicati nelle regioni individuate dal decreto-legge n. 104/2020. 

La decontribuzione non è cumulabile  le ulteriori agevolazioni cui hanno diritto le imprese armatoriali (in quanto esoneri totali), ovvero:

  • esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali dovuti per gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale (cfr. l’art. 6, del D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998); 
  • esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali per gli equipaggi delle navi che esercitano la pesca oltre gli stretti (cfr. l’art. 6-bis, del D.L. n. 457/1997, introdotto dalla legge di conversione n. 30/1998); 
  • esonero totale, per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati sulle navi iscritte nelle matricole e nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, attività di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, navi adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali (cfr. l’art. 88, del D.L. n. 104/2020).

Per le modalità attuative si demanda ad un decreto interministeriale.

AGGIORNAMENTO 13 SETTEMBRE 2021 

Con il messaggio n. 3065 del 10 settembre 2021 l'Inps chiarisce ancora, riguardo le imprese armatoriali che:  in attesa del  decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con quello dell'Economia, ancora non emanato  si autorizzano  le imprese armatoriali, anche laddove iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni  agevolate all’esonero contributivo disciplinato dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020.  Vengono fornite quindi le specifiche istruzioni per il flusso UNIEMENS.

Decontribuzione Sud per la tredicesima mensilità: lo stop del TAR 

Come anticipato sopra  secondo l'INPS la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel trimestre. INPS affermava nel messaggio 72 2021 che "I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante  e il conguaglio potrà essere effettuato nelle denunce di competenza gennaio 2021 utilizzando il  nuovo codice causale: “M317” .

E' su questo punto che il TAR con decreto del 13.2.2021 (ALLEGATO in fondo all'articolo) ha accolto il ricorso dell’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro e ha sospeso il provvedimento dell'INPS.

Sospeso dunque l'obbligo di  rideterminare l’importo del versamento contributivo  e della  restituzione dello sgravio eccedente nelle denunce di competenza di gennaio 2021 in scadenza il 16  febbraio 2021.

Decontribuzione Sud 2021:  esposizione in Uniemens

I datori di lavoro interessati  possono esporre, fino al mese dicembre 2021, i dati dei i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati i seguenti elementi:

- nell’elemento <TipoIncentivo> continuerà a essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”;

- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

ATTENZIONE con un ulteriore messaggio n. 831 del 25.2.2021  INPS ha corretto le istruzioni affermando che nell'elemento <ImportoArrIncentivo> potranno essere indicati gli importi dell'esonero relativi sia al mese di gennaio 2021 che di febbraio 2021;  il suddetto elemento potrà essere valorizzato unicamente nei flussi Uniemens di competenza febbraio 2021 e marzo 2021;  i dati esposti nell'Uniemens saranno poi riportati dall'INPS nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure, con il codice "L543", avente il significato di "Arretrato Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 - mese di gennaio/febbraio 2021".

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” 

- con il codice di nuova istituzione “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 - mese di gennaio e febbraio  2021”.

Datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA>

I datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione Pubblica che non risultino tassativamente esclusi  dovranno esporre nel flusso Uniemens sezione ListaPosPA, per i periodi da gennaio 2021 a dicembre 2021.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio;

- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “17”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”.

Il recupero del beneficio spettante per il mese di gennaio 2021 dovrà essere esposto esclusivamente nella denuncia del mese di febbraio 2021.

In merito leggi anche : "Esonero contributivo SUD: istruzioni ai datori di lavoro "

Ulteriori dettagli sulla proroga e ampliamento della misura in "Legge di bilancio  decontribuzione Sud prorogata fino al 2021"

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Imprese in zone economiche  speciali: le agevolazioni di G. VIsconti PDF 56 pagine


Allegati

Decreto TAR lazio su decontribuzione SUD
INPS circolare 33/2021

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