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REVISORI: SCADE IL 30 DICEMBRE IL TERMINE PER COMUNICARE IL DOMICILIO DIGITALE

Revisori: scade il 30 dicembre il termine per comunicare il domicilio digitale

Per chi non avesse provveduto, scade il 30 dicembre il termine per la comunicazione del domicilio digitale dei revisori legali tramite il portale MEF

Ascolta la versione audio dell'articolo

Scade il 30 dicembre 2020 il termine di comunicazione del proprio domicilio digitale per i Revisori legali da adempiere utilizzando la sezione apposita del MEF reperibile a questo indirizzo: www.revisionelegale.mef.gov.it  e secondo le ordinarie modalità telematiche.

Il termine del 30 dicembre riguarda anche l'eventuale aggiornamento di indirizzi PEC scaduti e sempre con le medesime modalità.

A stabilirlo è la Circolare n 23 del 3 dicembre 2020 della Ragioneria generale dello Stato avente ad oggetto “registro dei revisori legali – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell’Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese e dei professionisti”.

La circolare riepiloga le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni (decreto n 76/2020 convertito con modificazioni) rispetto al DLgs n 82/2005 (CAD) per favorire l’accesso ai servizi in rete della PA da parte dei cittadini e imprese, accelerare l’interazione tra i soggetti coinvolti e rendere effettivo l’esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali.

In merito ai revisori legali vediamo le implicazioni:

  • Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione le novità introdotte prevedeono che “I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro”. (art 16 comma 7 DL 185/2008 convertito in legge 2/2009 come modificato dal DL semplificazioni)

In sostanza viene integrato l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al registro dell’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente previsto dall’articolo 7, comma 1 lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 al fine di potenziare e rendere effettivo l’uso di strumenti di notificazione telematica, di comunicazione ed interscambio digitale tra amministrazione e utenti.

  • Per quanto riguarda l’Inserimento dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti” tenuto dal Ministero dello sviluppo economico la novità introdotta dal decreto semplificazione prevede che “sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2”2. (art 6 bis  comma 2 del CAD come modificato dal DL semplificazioni)

Pertanto, a seguito delle modifiche anche i revisori legali in quanto iscritti in un registro detenuto da una pubblica amministrazione andranno a popolare l'elenco INI-PEC che è una raccolta unica di indirizzi PEC di professionisti iscritti ad albi o registri.

La mancata comunicazione entro i termini della PEC ora domicilio digitale può dare luogo alla applicazione di sanzioni di cui all'art 24 comma 1 del DLgs 39/2010.

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