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SPOSTAMENTI: LE MISURE IN VIGORE FINO AL 15 GENNAIO 2021 DAL NUOVO DPCM

3 minuti, Redazione , 07/12/2020

Spostamenti: le misure in vigore fino al 15 gennaio 2021 dal nuovo DPCM

Le nuove misure sugli spostamenti a conferma di quanto previsto con il DL 158 del 2 dicembre e gli orari di apertura per le attività commerciali nel nuovo DPCM pubblicato in GU 301

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nuovo DPCM di Conte va in Gazzetta Ufficiale n 301 di ieri ed entra in vigore da oggi 4 dicembre e fino al 15 gennaio 2021

Vediamo le principali misure che vanno a richiamare anche quanto già contenuto del DL 158 del 2 dicembre.

Spostamenti

  • a Capodanno è previsto il coprifuoco dalle 22.00 del 31 dicembre alle 7.00 del 1° gennaio,
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome,
  • nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni,
  • sono possibili solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità oppure per motivi di salute,
  • è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, delle seconde case anche ubicate in altro Comune.

Attività commerciali e ristorazione

  • è consentito fino al 6 gennaio 2021 l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio fino alle ore 21.00
  • le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00,
  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano conviventi,
  • dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico,
  • è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze,
  • è consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati e dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, sarà consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive solo con servizio in camera,
  • resta valida l’eccezione di apertura per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole e vengono di inserite anche le rivendite di prodotti agricoli e florovivaisti.

Il Ministero della Salute ogni settimana si occuperà di verificare il permanere dei presupposti per la classificazione nella fascia di rischio e provvederà conseguentemente con ordinanza all’aggiornamento dell’elenco delle Regioni che dovranno collocarsi in altra fascia in base ai dati epidemiologici. Resta fermo che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

Istruzione e formazione

Per le scuole restano in vigore le attuali regole con la didattica in aula per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, mentre per l’istruzione secondaria, a decorrere dal 7 gennaio 2021, deve essere garantita didattica in presenza al 75% della popolazione studentesca.

Luoghi di culto

L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7 del Dpcm.

Le attività per la persona

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Detti protocolli o linee guida sono adottati nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm.

Impianti nei comprensori sciistici

Possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal:

•   Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), 

•   Comitato Italiano Paralimpico (CIP) 

•   e/o dalle rispettive federazioni

per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. 

A partire dal 7.1.2021 gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

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