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CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: TRATTAMENTO DELLE PERDITE NEL CASO DI DONAZIONE D'IMPRESA

Contabilità semplificata: trattamento delle perdite nel caso di donazione d'impresa

Come trattare le perdite nel caso di donazione di impresa in regime semplificato con inizio attività nel 2017 anno di introduzione del nuovo regime di contabilità

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L’agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 516 del 2 novembre affronta il tema della donazione d’azienda in regime di contabilità semplificata e chiarisce come effettuare il trattamento delle perdite del primo esercizio, coincidente nel caso di specie, con il 2017, anno di modifica della normativa di riferimento.

 La risposta  dell'Agenzia chiarisce che la donataria potrà dedurre il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2017, trasferite mediante l'atto di donazione, nel periodo d'imposta 2019 e successivi, che in capo al donante hanno generato la perdita e indica le modalità per evitare duplicazione di imposta.

L’istante è titolare di un'impresa in contabilità semplificata e riferisce di aver ricevuto in donazione un'azienda,anch’essa in semplificata, della madre.

Nel 2019 ha venduto le merci della donazione ricavandone un reddito elevato senza poter detrarre i costi relativi già dedotti dalla madre nel periodo di imposta 2017 primo anno del regime semplificato per l’impesa.

L'art 1 della Legge di bilancio 2017 ha previsto infatti che nel primo periodo di applicazione del regime semplificato le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente siano dedotte, per competenza, interamente dal reddito per primo periodo di applicazione del regime stesso.

In considerazione del fatto che nel 2017 le imprese minori hanno applicato questo tipo di deduzione e in considerazione della modifica alla disciplina del riporto delle perdite (art 8 del TUIR) il legislatore con la legge di bilancio 2019 ha previsto un regime transitorio per il riporto delle perdite relative al periodo di imposta 2017/2019 stabilendo che le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUIR sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

  • nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
  • nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi

Il Legislatore ha voluto riservare un trattamento peculiare a queste perdite al fine di evitare che il valore del magazzino, che rappresenta la contropartita dei costi sostenuti dalle imprese, sospesi in attesa di concorrere alla formazione del reddito di periodo, nel periodo d'imposta in cui si realizza la relativa cessione, divenisse insussistente in applicazione del nuovo articolo 66 del TUIR.

La nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 66 del TUIR prevede che non assumono più rilevanza, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infra annuale che ultrannuale e titoli. 

Al momento dell'incasso dei corrispettivi di vendita dei beni in magazzino, tale ammontare concorre integralmente alla formazione del reddito di periodo.

Nella documentazione prodotta dall'istante si precisa che la perdita maturata nel 2017 derivava dalla deduzione integrale delle rimanenze iniziali perciò vorrebbe chiarimenti su come comportarsi ai fini delle imposte dirette.

L’agenzia con la risposta in oggetto ha innanzitutto ricordato che ai sensi dell’art 66 del TUIR (come modificato dall’art 1 commi da 17 a 23 della Legge di bilancio 2017) il reddito d'impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra

  • l'ammontare dei ricavi tipici (art 85) e degli altri proventi quali Interessi attivi e utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, snc e sas residenti nel territorio dello Stato e utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti (di cui all’art. 73 co. 1 lett. a), b) e c) del TUIR) percepiti nel periodo d'imposta 
  • e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa.

La differenza in oggetto è aumentata:

  • dei ricavi da destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 57)
  • dei proventi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. immobili patrimonio) (art 90 comma 1), 
  • delle plusvalenze realizzate ( art 86) 
  • e delle sopravvenienze attive (art 88) 
  • ed è diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.

Successivamente ha specificato che secondo l'articolo 58, comma 1, del TUIR "Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa"

Ciò detto, la donazione dell'azienda non costituisce realizzo di plusvalenza in capo al donante, a condizione che l'azienda venga assunta dall'avente causa ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Nel caso in esame l'azienda "donata" ha realizzato perdite fiscali nel periodo d'imposta 2017, attribuibili in larga parte, alla deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime. Tali perdite, avrebbero potuto essere utilizzate dalla donante in applicazione del predetto regime transitorio, nei periodi d'imposta 2018 e 2019.

L'azienda è stata donata alla figlia e le rimanenze, a seguito della predetta deduzione operata nel 2017, assumono valore fiscale pari a zero e nel momento dell'incasso dei corrispettivi per vendita la donataria registra un componente positivo di reddito di ammontare pari ai medesimi corrispettivi di vendita. 

Infatti, poichè il regime di cui all'articolo 66 novellato non consente di dare rilevanza alle esistenze iniziali e finali di magazzino, non risulterebbe possibile, in applicazione del regime di determinazione del reddito delle imprese minori, attribuire a queste merci un valore fiscale, nonostante le rimanenze stesse risultino parte dell'azienda trasferita. Quindi il trasferimento dell'azienda mediante la donazione determinerebbe l'insussistenza dei costi di acquisto delle merci in magazzino trasferite alla donataria, creando un effetto distorsivo che, come detto il Legislatore ha voluto scongiurare per le perdite maturate nel periodo 2017 a seguito della deduzione del valore delle rimanenze. 

Tutto ciò premesso l'agenzia ritiene che l'istante subentante come donataria persona fisica nell'attività della madre assumendo i beni dell'azienda in continuità di valori fiscali, ai sensi dell'articolo 58 del TUIR, possa dedurre il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2017, trasferite mediante l'atto di donazione, nel periodo d'imposta 2019 e successivi. 

La deduzione è consentita per un ammontare pari al minore tra:

  • il valore delle rimanenze indicato nell'atto di donazione
  • l'ammontare della perdita maturate dalla donante nel periodo d'imposta 2017 attribuibile alla integrale deduzione delle rimanenze finale, ridotta della quota utilizzata dall'impresa dante causa della donazione nei successivi periodi d'imposta

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