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DETRAIBILITÀ AL 19%: QUANDO SPETTA PER SPESE PAGATE SU CONTO COINTESTATO AI CONIUGI

Detraibilità al 19%: quando spetta per spese pagate su conto cointestato ai coniugi

Pagamento effettuato da soggetto diverso dal beneficiario della detrazione 19% spetta ugualmente se riconducibile al beneficiario

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La detraibilità delle spese per il 19% dalla imposta lorda spetta anche se il pagamento è effettuato dal coniuge con propria carta di credito in favore della moglie beneficiaria della stessa nel caso di conto corrente bancario cointestato.

Dalla cointestazione si evince che la moglie sia titolare della spesa e non conta chi, in questo caso, esegue materialmente il pagamento.

Questo è quanto emerge dalla risposta a interpello n 431 del 2 ottobre con la quale l’agenzia chiarisce che alla luce della tracciabilità delle spese utile ad avere il diritto alla detrazione del 19% dall’imposta lorda il contribuente può utilizzare la propria carta di credito a lui intestata per pagare le spese detraibili riferite al coniuge senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa.

L’istante dichiara di essere titolare di un conto corrente cointestato con la moglie, con firme disguinte, sul quale vi è una carta di credito intestata solo a lui.

Le spese oggetto di detrazione fiscale del 19% vengono sostenute utilizzando il conto in oggetto con mezzi riconducibili alla persona che le effettua:

  • egli utilizza la carta
  • la moglie utilizza i bonifici o assegni.

Alla luce della tracciabilità dei pagamenti delle spese per cui spetta la detrazione fiscale chiede di sapere se sia possibile utilizzare la carta di credito per pagare spese riferite alla moglie senza perdere il diritto alla detrazione, considerato che il conto è cointestato.

L’agenzia delle entrate chiarisce che la detraibilità del 19% dalla imposta lorda delle spese indicate nell’art 15 del testo unico delle imposte sui redditi spetta, a decorrere dal 1 gennaio 2020, a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art 23 del DL n 241/1997(ai sensi dell’art 1 comma 679 Legge n 160/2019)

Il comma 680 dello stesso articolo prevede che la disposizione su citata non sia applicata alle detrazioni per spese mediche (acquisto medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche)

La Risoluzione n 108/E del 2014 in materia di erogazioni liberali ai partiti politici ha precisato che per altri mezzi di pagamento si intende quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte della amministrazione finanziaria.

Il nuovo obbligo di tracciabilità non modifica i presupposti stabiliti dall’art 15 del TUIR ossia l’effettivo sostenimento delle spese.

Ciò premesso occorre evidenziare che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spese, senza essere rilevante l’esecutore materiale del pagamento. Occorre però assicurare ai fini della detraibilità la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da altro contribuente.

Per ciò che riguarda gli obblighi documentali al CAF o al professionista abilitato il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea della transazione o del pagamento con ricevuta bancomat o estratto conto o bollettino postale, o MAV.

In mancanza di queste prove la tracciabilità può essere documentata tramite la annotazione in fattura ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme.

Considerato tutto questo il contribuente potrà utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge senza perdere il diritto alla detrazione perché l'onere è sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa vista la co-intestazione del conto e non rileva il mezzo di pagamento intestato al coniuge.

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Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

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