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COMMERCIALISTI E DOMICILIO DIGITALE IL CNDCEC RICORDA LE DIFFIDE AD ADEMPIERE

2 minuti, Redazione , 02/09/2020

Commercialisti e domicilio digitale il CNDCEC ricorda le diffide ad adempiere

Il DL Semplificazioni ha introdotto sanzioni per il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all'Ordine di appartenenza

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Con Nota n 98 del 31 agosto allegata al presente articolo, e avente ad oggetto “Mancata comunicazione dell'indirizzo pec all'Ordine…” il CNDCEC ricorda ai presidenti degli Ordini che qualora i professionisti iscritti non provvedano entro i tempi previsti dalla legge alla comunicazione del proprio domicilio digitale, l’Ordine dovrà provvedere all’invio nei loro confronti di una diffida ad adempiere.

Se entro 30 giorni dal ricevimento della diffida l’iscritto non dovesse provvedere a quanto richiesto, secondo le novità introdotte dal DL Semplificazioni, subirà una sospensione.

Si ricorda che la data ultima di comunicazione del domicilio digitale, da parte delle imprese costituite in forma societaria, è il 1° ottobre 2020, se non vi hanno già provveduto.

Per approfondimento sulle novità in merito per imprese e professionisti si legga:

Domicilio digitale e novità per società, imprese individuali e professionisti

La novità introdotta dal DL Semplificazioni riguarda la fissazione del termine perentorio e la modifica alla precedente normativa alla dicitura “posta elettronica certificata” sostituita con “domicilio digitale”.

Per ciò che riguarda i professionisti si stabilisce che gli iscritti agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino agli ordini o collegi il proprio domicilio digitale. 

Gli ordini e collegi a loro volta pubblicano un elenco riservato consultabile in via esclusiva telematicamente dalle PA e contente i dati identificativi degli iscritti e il loro domicilio digitale. Per quanto riguarda i revisori legali essi provvederanno alla comunicazione al ministero dell’economia.

Il professionista che non comunica il proprio indirizzo è soggetto a diffida a adempiere entro 30 giorni da parte del Collegio o del Consiglio di appartenenza. Nella diffida il consiglio dovrà informare che in caso di mancata ottemperanza sarà aperto un provvedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione di sospensione dell'iscritto fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Con la nota in oggetto il CNDCEC ricorda che la comunicazione della pec da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge posto a carico del professionista, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi pec, in particolare la pubblicazione dell’ elenco riservato consultabile in via telematica dalle PA e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine ad opera del Ministero vigilante (art. 16, comma 7-bis, d.l. 185/2008)

Ti potrebbero  interessare gli e-book:

Allegato

Nota n 98 CNDCEC del 31 agosto 2020

Tag: IDENTITÀ DIGITALE IDENTITÀ DIGITALE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

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