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FERIE NON GODUTE 2018: SCADENZA DOMANI 20 AGOSTO

2 minuti, Redazione , 19/08/2020

Ferie non godute 2018: scadenza domani 20 agosto

Le regole per il versamento domani 20 agosto dei contributi sulle ferie non godute relative al 2018

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Scade domani il termine per il versamento dei contributi previdenziali relativi alle ferie non godute  maturate nel 2018. 

in tema di diritto alle ferie va  premesso  innanzitutto quanto previsto dall Art. 10 Dlgs 66/03: " il  prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro."

  Quindi , in assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali etc.diversi la scadenza della obbligazione contributiva è fissata al 18° mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie. Tale criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge. (Nota Ministero del lavoro del 26 ottobre 2006, n. 5221).

Vediamo le regole di applicazione dettate dall'INPS con  la circolare 21 dicembre 2007 n136.

in caso di ferie maturate del 2018 e non godute alla data del 30.06.2020 :

  1. l’importo dei contributi relativi al compenso per ferie non godute viene aggiunto a quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza delle stesse ( luglio 2020)
  2. i contributi devono essere versati con l'Unimens relativo al mese di luglio entro il giorno 20 agosto 2020.

Nel caso in cui il godimento delle ferie avvenga successivamente al pagamento dei contributi, il datore di lavoro:

  1. assoggetta a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), attribuendo detta retribuzione allo stesso periodo di paga;
  2. recupera attraverso il flusso Uniemens la contribuzione già versata a fronte della modifica in diminuzione dell’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute.

È necessario indicare la causale che determina la variabile retributiva e le modalità di utilizzo.

Per la variabile in questione il valore FERIE indica l’avvenuta fruizione delle ferie precedentemente assoggettate a contribuzione previdenziale e indicate nell’imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile in diminuzione. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile del mese della denuncia originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione. Può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno (Circolare Inps del 15 gennaio 2010, n. 7).

L’importo dei contributi da recuperare sarà riportato nel Quadro D del DM10 Virtuale con il codice L480 in corrispondenza del quale sarà riportato l’importo indicato nell’elemento <contributoVarRetr>.

Cause legali di sospensione del rapporto di lavoro, nell’arco dei 18 mesi, interrompono il termine per un periodo pari a quello dell’impedimento (messaggio INPS 3 luglio 2006 n. 18850).

L'istituto ha precisato anche che nelle ipotesi d’interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause previste dalla legge (malattia, infortunio, maternità), verificatesi nel corso del termine di 18 mesi, lo stesso rimanga sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento medesimo. Tale termine riprenderà a decorrere dal giorno in cui  il lavoratore riprende l’attività lavorativa (Messaggio 3 luglio 2006, n. 18850).

 

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