Nella legge di conversione del Decreto Rilancio viene inserito l’art. 44-bis rubricato “Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi”
In particolare, l’art 44 bis va a modificare quanto introdotto con la Legge di Bilancio 2019 in merito ai veicoli elettrici a due ruote (moto e motorini elettrici):
- ampliando le categorie di veicoli oggetto della agevolazione
- prevedendo anche la NON obbligatorietà della rottamazione
- aumentando la percentuale di contributo concessa per l’acquisto in caso di rottamazione
- aumentando il tetto massimo del contributo per l’acquisto in caso di rottamazione
Stando a quanto recita la norma nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, il contributo spetta a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica.
Il contributo spetta nella misura del 40% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero di un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria.
Per avere diritto alla agevolazione occorre essere proprietari o intestatari del veicolo da rottamare da almeno dodici mesi ovvero ne deve essere proprietario o intestatario, sempre da dodici mesi, un familiare convivente.
Qualora invece non vi sia rottamazione lo sconto spetta nella misura del 30% del prezzo di acquisto e fino ad un massimo di 3.000 euro come previsto dalla precedente versione dell’incentivo.
I veicoli interessati dall’incentivo sono i veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7
La platea delle due ruote viene perciò notevolmente ampliata poiché prima riguardava solamente le L1 ed L3.
Attenzione va prestata al fatto che la nuova versione del comma 1057 dell’art 1 Legge 145/2018 stabilisce che il contributo può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto.
In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ossia le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, il suddetto limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno.