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NOLEGGIO BREVE IMBARCAZIONI FUORI DALL’UE: LA DISCIPLINA AI FINI IVA

2 minuti, Redazione , 23/06/2020

Noleggio breve imbarcazioni fuori dall’UE: la disciplina ai fini IVA

Effettiva fruizione del servizio fuori dall’UE: l’Agenzia chiarisce i mezzi di prova

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L’Agenzia delle Entrate, ai fini della disciplina IVA sul noleggio a breve termine di imbarcazioni da diporto, ha fornito chiarimenti in merito:

  • alle modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo al di fuori dell’Unione europea delle imbarcazioni da diporto concesse in locazione, noleggio e simili, di durata massima pari a 90 giorni;
  • all’obbligo di conservazione della documentazione attestante l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione.

Si fa presente che, per evitare casi di doppia imposizione, le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto non sono territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia quando sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e utilizzati al di fuori del territorio della Comunità, ovvero quando i mezzi sono messi a disposizione fuori dal territorio della Comunità e non sono utilizzati nel territorio dello Stato (cfr. art. 7 quater, comma 1, lettera e) del Dpr 633/1972).

Le nuove disposizioni fornite dall’Agenzia con il provvedimento n. 234483 del 15 giugno 2020 (consultabile in allegato), si applicano ai contratti a breve termine di locazione, noleggio e simili, conclusi a seguito dell’entrata in vigore del provvedimento stesso (che attua quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020).

In particolare la normativa ha previsto che il luogo della prestazione dei servizi relativi alle imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell’Unione europea se è dimostrato, sulla base di adeguati mezzi di prova, che l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio avvengono al di fuori dell’Unione Europea.

Il provvedimento dell’Agenzia consente quindi di superare il criterio dell’individuazione del presupposto territoriale mediante percentuali forfettarie stabilite per via amministrativa (con apposite circolari) fino ad ora applicato. Al contrario, viene chiarito che, in mancanza di un riscontro concreto dell’effettivo utilizzo, per stabilire l’utilizzo delle imbarcazioni da diporto al di fuori dell'Unione europea è necessario dimostrare che l’uso e la fruizione effettiva dell’imbarcazione avviene fuori dalle acque dell’Ue tramite i mezzi di prova di seguito individuati:

  • l’esibizione dei dati dall’Automatic identification system (Ais)  per le imbarcazioni con sistemi di navigazione satellitare;
  • l’esibizione del contratto di locazione, noleggio, e altri contratti simili, a breve termine insieme ad almeno altri due mezzi di prova tra quelli richiamati nel provvedimento in esame e pertanto: «i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo, le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione, la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea, la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione europea, relativi all'utilizzo al di fuori dell’Unione europea dell'imbarcazione da diporto».

Con la documentazione richiamata viene quindi provata (salvo diverso accertamento) la territorialità della prestazione di servizio e deve pertanto essere conservata per i periodi d’imposta accertabili.

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Allegato

Provvedimento n. 234483 del 15 giugno 2020

Tag: NAUTICA DA DIPORTO NAUTICA DA DIPORTO

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