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SOSPENSIONE CONTRIBUTI LIBRERIE, VIVAI ENTI SPORTIVI DOPO IL DL RILANCIO

4 minuti, Redazione , 26/05/2020

Sospensione contributi librerie, vivai enti sportivi dopo il DL Rilancio

Le novità per librerie, imprese florovivaistiche, enti sportivi sugli adempimenti e versamenti INPS dopo la proroga del Decreto rilancio al 30 giugno

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Pubblicato ieri il messaggio 2152 del 25.5.2020 con le istruzioni  sulla  sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge,  il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e   dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. L'istituto  da le prime indicazioni  sulle nuove categorie interessate in attesa dell'emanazione della  circolare completa.

La legge 24 aprile 2020, n. 27 infatti  ha disposto che “Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9”.

A seguito della conversione in legge del citato decreto-legge n. 18/2020, sono stati previsti,   tra i soggetti beneficiari della sospensione degli adempimenti informativi e contributivi per il periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, ulteriori destinatari  ovvero  gli “esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”.

Inoltre, il testo modificato dalla legge di conversione n. 27/20, ha introdotto la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le imprese del settore florovivaistico con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 27/2020) al 15 luglio 2020 compreso.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020.

Tra le novità del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, invece gli organismi sportivi  beneficiano della sospensione dei termini  dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (anziché dal 2 marzo al 31 maggio 2020). Restano valide anche per il mese di maggio le istruzioni operative già dettate con la circolare n. 52/2020.

Il messaggio specifica i codici di autorizzazione e a compilazione dell'Uniemens per 

Aziende con dipendenti

Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata 

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Lavoratori agricoli e piccoli coloni

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, pertanto, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice già in uso “N967”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.

Le aziende che abbiano già provveduto all’invio dei flussi Uniemens relativi ai mesi in esame, senza aver inserito il codice di sospensione previsto, dovranno provvedere alla variazione della denuncia aziendale mediante la “variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del tipo regolarizzazione”, come già indicato anche nel messaggio n. 1789 del 28/04/2020.

Inoltre, per le imprese del settore florovivaistico interessate alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, e ss.mm.ii., introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020, sarà attribuito a cura della Direzione generale il codice di autorizzazione “7S”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. 18/2020”.

Per i periodi di paga di aprile 2020 e maggio 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N973”, che assume il nuovo significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020”.

****

Per la generalità dei contribuenti l'inps aveva  pubblicato lo scorso 24 aprile nel  Messaggio n. 1754  le  prime istruzioni operative sulla norma del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.   Ulteriori precisazioni  sono giunte con il  Messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020.

Viene chiarito in primo luogo che  il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

Inoltre l’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020,  prevede la sospensione dei versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020  anche :

  • per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato;
  • per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. Sulla individuazione degli enti non commerciali interessati , sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti. Pertanto, le istruzioni operative verranno fornite  con separato messaggio.

 Nel messaggio successivo l'istituto  specifica che le aziende che hanno riscontrato difficoltà  per l'inserimento del codice relativo alla sospensione del mese di febbraio nel flusso Uniemens, potranno  ritrasmettere la sezione aziendale, con l’indicazione del codice sospensione e del relativo importo, entro la data del 20 maggio 2020.Anche per  le aziende che versano alla gestione separata  resta possibile  modificare il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020.

Le operazioni di ritrasmissione della sola denuncia aziendale per i lavoratori dipendenti e dei flussi Uniemens in riferimento alla Gestione separata consentiranno di individuare correttamente gli importi sospesi che potranno essere oggetto di successivo versamento alle scadenze e con le modalità previste dal decreto-legge n. 18/2020 e dal decreto-legge n. 23/2020.

Decorsa la data del 20 maggio 2020, adovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.


Allegato

Messaggio INPS 1754 -2020 sospensione contributiva

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