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CONTRIBUTI AGRICOLTURA ANCHE PER LE AZIENDE NON AGRICOLE

2 minuti, Redazione , 30/04/2020

Contributi agricoltura anche per le aziende non agricole

Chiarimenti INPS sulla contribuzione agricola per le attività di servizio da aziende terze e recupero delle prestazioni . Circolare INPS 56 2020

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la circolare 56 del 23 aprile l'INPS è intervenuto a chiarire la problematica dell’iscrizione degli addetti a lavorazioni agricole dipendenti da  imprese non agricole alla contribuzione agricola unificata . Vi è un cambio di rotta rispetto alla circolare 94 del 2019 .   L'intervento si è reso necessario spiega la circolare anche per il graduale ammodernamento del settore agricolo collegato ad uno sviluppo sempre più accentuato dei servizi forniti da imprese terze e per la conseguente evoluzione della legislazione speciale  per i soggetti che operano nel settore commerciale, turistico ed industriale ma  con riferimento all’attività agricola .

La circolare ricorda che cio che  rileva, ai fini dell’inquadramento contributivo, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro (in tal senso, Corte di Cassazione n. 8353/2010 e n. 2933/2019).

 Nella circolare precedente l'istituto , in base all’articolo 6, lettera e, della legge 92/1979,  faceva rientrare nell'inquadramento  in agricoltura , dal punto di vista previdenziale gli operai addetti a «lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde», a prescindere dalla classificazione del rispettivo datore di lavoro, e considerava  l'elenco come tassativo .

Restavano escluse quindi alcune  attività di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole svolte da imprese non agricole. L’interpretazione restrittiva  era stata contestata e non corrispondeva  nemmeno con la prassi seguita sino ad allora.

 Con la nuova interpretazione ora l'Inps precisa  che ricadono nell’ambito dell’articolo 6, lettera e, tutte  «le attività indispensabili, ordinarie e straordinarie, finalizzate a mantenere in stato ottimale di salute le piantagioni coltivate, il suolo che ospita le colture e gli allevamenti praticati».

 Quindi le imprese non agricole, comprese le aziende agromeccaniche  che operano nell’ambito dei servizi in agricoltura devono assicurare alla contribuzione agricola unificata per   soli operai addetti a tali attività. Necessaria comunque la verifica dell'esistenza di una effettiva struttura imprenditoriale (c.d. appalto genuino).

Il lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo (OTD e/o OTI) e, pertanto, conserva il diritto alle prestazioni previdenziali, già corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo. 

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