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CONTRIBUTI INPGI CONDONO E SOSPENSIONE PER L'EMERGENZA

3 minuti, Redazione , 06/03/2020

Contributi INPGI condono e sospensione per l'emergenza

Novità INPGI: istruzioni condono previdenziale per irregolarità contributive delle aziende e sospensione versamenti per coronavirus nelle zone rosse

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Con due nuove circolari INPGI, n. 4 e 5 2020  interviene sia adeguandosi alle disposizioni governative per l'emergenza Coronavirus nelle cd. zone rosse, sia  per la regolarizzazione degli omessi  o ritardati  pagamenti dei contributi da parte dei datori di lavoro all'Inpgi maturati entro il 25 febbraio 2020, potranno essere regolarizzati entro il 31 agosto 2020.

Andiamo con ordine .

Con  la circolare n. 4 del 3 marzo 2020, vengono chiariti i  termini e le condizioni di accesso al condono previdenziale deliberato già nel 2019. Si tratta  della possibilita di sanare  casi di evasione od omissione contributiva, determinatesi entro il 25 febbraio 2020 – anche se non ancora accertate – nei confronti della Gestione previdenziale INPGI, sostitutiva dell’AGO (lavoro dipendente), con il pagamento integrale della contribuzione dovuta  e di una somma aggiuntiva  - in luogo delle sanzioni civili - pari al  3 per cento su base annua dei contributi non pagati.   I soggetti  interessati sono i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi  per dipendenti giornalisti professionisti . La regolarizzazione potrà riguardare sia i soggetti già iscritti, che quelli di prima iscrizione.  

La sanatoria trova applicazione anche:

  • ai debiti oggetto di controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado  di giudizio
  •  alle inadempienze  non accertate alla data del 25 febbraio 2020.

Le istanze di condono  devono essere presentate dalle aziende all’INPGI entro e non oltre lunedì  31 agosto 2020 . Per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della PEC.

Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni potranno essere versati in unica soluzione o mediante rateazione, con applicazione di un tasso di interesse dell’1,5 % su base annua, sino a:

  • 12 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia inferiore a  20.000 euro;
  • 24 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia compreso tra 20.001 e 50.000 euro;
  • 36 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia superiore  50.001 euro;

Nella domanda di condono, le aziende dovranno indicare il numero delle rate mensili in cui intendono effettuare il pagamento. Il mancato versamento di due rate anche non consecutive comporta - per il debito residuo - la decadenza dai benefici  e l'attivazione  procedure di recupero con  sanzioni in misura intera.

La sanatoria potrà avere ad oggetto anche debiti contributivi per i quali l’azienda è già stata ammessa al pagamento rateale, limitatamente alle rate ancora non pagate. 

Il pagamento, in unica soluzione o in forma rateale, deve essere effettuato mediante riscossione unificata utilizzando il modello F24/accise,  indicando il codice tributo CR01.

I moduli per la presentazione della domanda di condono,  “COND. 47/2019”,   sono reperibili nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto, www.inpgi.it.  

L’Istituto, verificata la domanda e la documentazione allegata, comunicherà all’azienda - a stretto giro di posta -  l’ammissione al condono e i termini per il versamento delle somme dovute.

Nella Circolare n. 5 del 6 marzo invece si comunica la sospensione dei versamenti  contributi previdenziali ed assistenziali,  con scadenza legale  nel periodo: 23  febbraio  2020  -  30 aprile 2020 per i soggetti (persone fisiche o persone giuridiche)  con sede legale o operativa  nelle zone rosse (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini;  Vo').

Si tratta in particolare di:

  •  datori di lavoro;
  •  committenti, con giornalisti  iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96;
  •  giornalisti liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96.

Il datore di lavoro e/o il committente  che intende usufruire della sospensione contributiva,  deve sospendere sia la propria quota che  quella a carico del lavoratore facendo domanda   all’INPGI, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti. 

Gli adempimenti e i pagamenti   oggetto di sospensione  saranno effettuati a  far  data  dal  1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di  cinque rate mensili di  pari  importo,  senza  applicazione  di  sanzioni  e interessi.

Come per i contributi INPS gli importi dei contributi già versati,riferiti a periodi interessati dalla sospensione, non potranno essere oggetto di  rimborso

Allegati

INPGI circ 4 2020
INPGI circ 5 2020

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