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ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE NELLA LEGGE DI BILANCIO2020

Estromissione beni immobili imprenditore individuale nella Legge di bilancio2020

Legge di bilancio 2020: riproposta l'imposta sostitutiva dell'8% per l'estromissione dei beni immobili posseduti dall'imprenditore individuali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il comma 690 dell'articolo unico della Legge di bilancio 2020, in base al testo approvato da Camera e Senato ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta, ripropone il regime opzionale di tassazione con imposta sostitutiva dell'8% dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019 dagli imprenditori individuali.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva corrisponde alla differenza tra il

  • valore normale dei beni ed
  • il relativo valore fiscalmente riconosciuto,

assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

E’ possibile versare l'imposta sostitutiva in due rate con scadenza, rispettivamente,

  • il 30 novembre 2020 (60% dell'imposta dovuta)
  • il 30 giugno 2021 (40%). 

Si segnala che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

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Tag: LEGGE DI BILANCIO 2026 LEGGE DI BILANCIO 2026

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