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SPESE SOSTENUTE DAI GENITORI ADOTTIVI: DEDUCIBILI ANCHE POST ADOZIONE

3 minuti, Redazione , 14/10/2019

Spese sostenute dai genitori adottivi: deducibili anche post adozione

Spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione: ok alla deducibilità anche per i costi post adozione ma a determinate condizioni

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Sono deducibili al 50% anche i costi post adozione sostenuti dai genitori adottivi per l'espetamento delle ultime pratiche? Date le risposte ambigue che l'Agenzia delle Entrate ha fornito nel corso del tempo, un'associazione che si occupa di adozioni internazionali ha chiesto, tramite interpello, se sono deducibili o meno le spese sostenute dai genitori per gli incontri post adottivi per la verifica del corretto inserimento del minore. La risposta definitiva dell'amministrazione è stata pubblicata con la Risoluzione 85/2019 qui allegata.

Con diversi documenti di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che

  • ai fini della deduzione delle spese non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo, essendo possibile dedurre tali spese a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa. Ciò in quanto la deduzione è prevista per agevolare coloro che decidono di adottare un minore straniero e che, pertanto, vengono ad essere sottoposti all'osservanza di tutti gli obblighi che la procedura impone
  • sono deducibili le spese sostenute a partire dal conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione, con il quale inizia la procedura di adozione. La predetta procedura è da ritenersi conclusa con l'acquisizione dello status di genitore adottivo mediante la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'autorità straniera, se l'adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia. Se, invece, l'adozione si perfeziona dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo e stabilisce in un anno la durata del predetto affidamento decorso il quale, se ritiene che la permanenza nella famiglia che lo ha accolto è ancora conforme all'interesse del minore, pronuncia l'adozione concludendo, con tale atto, la procedura in esame.
  • Con specifico riguardo alla spese relative agli incontri post adottivi per la verifica del corretto inserimento del minore che non sono deducibili le spese sostenute per i “reports post adottivi”, ovverosia quelle connesse alle relazioni e agli incontri successivi al provvedimento di adozione, emesso dall'autorità straniera o alla pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni. Ciò in quanto gli stessi rappresentano un onere per i genitori adottivi rientrante nel generico dovere di mantenere, istruire ed educare i figli a fronte del quale l'ordinamento tributario riconosce la detrazione per carichi di famiglia.
  • sono deducibili tutte le spese sostenute, debitamente documentate e certificate dall'ente autorizzato, finalizzate all'adozione del minore quali, ad esempio:
    • quelle riferite all'assistenza che gli adottandi hanno ricevuto,
    • alla legalizzazione dei documenti,
    • alla traduzione degli stessi,
    • alla richiesta di visti,
    • ai trasferimenti,
    • al soggiorno,
    • all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti.

In merito alla procedura di adozione internazionale tuttavia, taluni Paesi di origine dei minori richiedono - in base alla legislazione interna, nonché in applicazione di accordi bilaterali o protocolli di intesa con lo Stato Italiano in materia di adozioni internazionali - l’elaborazione di relazioni periodiche sulle condizioni del minore adottato e sul livello di integrazione nella nuova famiglia, anche dopo l’acquisizione dello status di genitore.

Dai predetti accordi internazionali deriva, in particolare, l’impegno a trasmettere, per il tramite degli enti autorizzati o delle autorità centrali, al Paese di origine del minore, informazioni sull'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale, periodicamente e secondo le scadenze indicate nei citati accordi.
Per adempiere tale obbligo, gli enti autorizzati acquisiscono dagli adottanti un’apposita dichiarazione che li impegna, per l’intero arco di tempo previsto dall’accordo internazionale con il Paese estero da cui proviene il bambino, a fornire agli enti stessi le notizie necessarie per predisporre tali relazioni.
In considerazione di tale circostanza sono ricomprese dette spese tra quelle ammesse alla deduzione, alla stregua di ogni altre spesa documentata finalizzata all’adozione del minore atteso che, sulla base della normativa sopra delineata, le predette verifiche costituiscono, in sostanza, un adempimento strettamente correlato alla procedura di adozione internazionale come, peraltro, evidenziato anche dall’Istante.
Nella risoluzione 85/2019 in commento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, solo qualora sulla base dell’accordo stipulato con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche post adozione, le spese relative alle predette verifiche, in quanto adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di adozione, sono deducibili

Ti potrebbero interessare:

Allegato

Risoluzione 85 del 9.10.2019

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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