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TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI: I TICKET RESTAURANT RIENTRANO NEL TOTALE

1 minuto, Redazione , 09/10/2019

Trasmissione telematica corrispettivi: i ticket restaurant rientrano nel totale

Gli importi dei tickets restaurant accettati dal titolare di un bar devono essere compresi nelle somme dei corrispettivi trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate

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Gli importi dei ticket restaurant, analogamente a quanto previsto per i corrispettivi non riscossi, devono essere compresi nell’ammontare complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente, anche se gli stessi saranno, in seguito, oggetto di fatturazione.

Questo il primo chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con risposta n. 394 del 7 ottobre 2019.

In particolare, l'Agenzia, ricordando quanto indicato dalle specifiche tecniche del Provvedimento del 28 ottobre 2019, chiarisce che come, similmente a quanto accade per i corrispettivi non riscossi, anche gli importi dei tickets restaurant sono compresi nell'importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonostante gli stessi debbano poi essere fatturati alla società emittente. Di conseguenza, è solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente ovvero con l'emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza, l'esigibilità dell'IVA e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo.

Tale principio sarà tenuto in considerazione in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente.

Altro chiarimento viene fornito in merito alla vendita dei biglietti ed abbonamenti degli autobus.

L'Agenzia ricorda che l'IVA è assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto ai sensi dell'articolo 74 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 e che, ai fini delle imposte sul reddito, il corrispettivo del rivenditore è costituito solo dall'aggio, che deve essere separatamente documentato mediante emissione di fattura nei confronti del gestore del servizio, pertanto all’atto della cessione dei titoli di trasporto il rivenditore non è tenuto ad emettere il "documento commerciale".

In questo caso i registratori di cassa sono stati impostati in modo tale da non prevedere un sistema di memorizzazione specifico per tali somme.

Allegato

Risposta Agenzia delle Entrate del 07.10.2019 n. 394

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