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SISMA: SCADENZA VERSAMENTI INPS E INAIL

1 minuto, Redazione , 01/10/2019

Sisma: scadenza versamenti INPS e INAIL

Scade il 15 ottobre il termine per i versamenti contributivi e assicurativi nelle zone colpite dal terremoto in Centro Italia nel 2016 e 2016

Ascolta la versione audio dell'articolo

Riprendono i pagamenti  dei premi assicurativi e dei contributi sospesi da INAIL e INPS in seguito agli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria è il 15 ottobre 2019.

Per quanto riguarda l'INAIL ,  come chiarito dalla circolare n. 18 del 25 giugno 2019, il pagamento può essere effettuato, entro il 15 ottobre 2019, in unica soluzione oppure in forma rateale, fino a 120 rate mensili di pari importo, con l'iniziale versamento della somma corrispondente alle prime cinque rate. I soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale devono presentare apposita domanda alla competente sede Inail, utilizzando il modulo allegato 1 alla circolare n. 3 del 25 gennaio 2019. Nell'allegato due sono riportati tutti i  numeri di riferimento  da utilizzare  nell'F24  per le diverse categorie di  soggetti e Comuni colpiti dal sisma.

Per quanto riguarda l'INPS   le istruzioni sono state comunicate con il messaggio 3247 del 6 settembre 2019. 

In particolare i versamenti vanno effettuati: 

  •     in un unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure
  •     mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019. ( nel caso in cui la domanda di rateazione sia già stata presentata entro la scadenza del 1° giugno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 991, lett. b), della legge n. 145/2018, e il contribuente non intenda modificare il piano di rateazione proposto, non dovrà essere presentata una nuova domanda.

Il messaggio chiarisce le istruzioni operative, per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa riferite alle diverse gestioni previdenziali:

  •     AZIENDE CON DIPENDENTI
  •     ARTIGIANI E COMMERCIANTI,
  •     LIBERI PROFESSIONISTI E COMMITTENTI GESTIONE SEPARATA
  •     AZIENDE AGRICOLE
  •     DATORI DI LAVORO DOMESTICO
  •     LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E PICCOLI COLONI
  •     AZIENDE PRIVATE CON DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INAIL INAIL

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