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TAGLIO PENSIONI: CHIARIMENTI SULL'ESCLUSIONE DELLE CASSE PROFESSIONALI

1 minuto, Redazione , 19/08/2019

Taglio pensioni: chiarimenti sull'esclusione delle casse professionali

Inps ribadisce l'esclusione delle pensioni oltre 100mila euro con cumulo di periodi relativi alle Casse dal taglio progressivo previsto dalla legge di stabilità 2019.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la circolare 116 2019 l'INPS ha fornito nuovi  chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge n. 145 del 2018, relativamente ai trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi (v. anche  circolare n. 62 del 7 maggio 2019 )  sulla  riduzione dei trattamenti  superiori a 100.000 euro su base annua.

Sul punto l’Istituto ha interessato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale ha  precisato che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione.

Sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.

Questo indirizzo si fonda sul dettato normativo, che fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.

Non sono quindi compresi i  casi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione;

Coerentemente con questo indirizzo interpretativo, sono interessati dalla norma di riduzione anche i trattamenti erogati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici,  deve essere applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.

Ne consegue che, negli ambiti così definiti, la riduzione non sarà applicata nella misura relativa ai trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo.

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