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QUOTA 100 E CUMULO REDDITI DA LAVORO: LE REGOLE INPS

5 minuti, Redazione , 19/08/2019

Quota 100 e cumulo redditi da lavoro: le regole INPS

Elenco redditi da lavoro cumulabili con pensione quota 100 nella circolare INPS n. 117 2019 . In arrivo nuova dichiarazione reddituale specifica

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La pensione con Quota 100 come noto prevede  il divieto di cumulo dei redditi da lavoro con l'eccezione di redditi occasionali fino a 5mila euro annui. In materia l'INPS ha emanato una circolare n. 17 2019 che chiarisce  tutti i  casi  di applicazione e di eccezioni a questa regola generale . Vengono inoltre analizzate le modalità di valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini della pensione . E' prevista anche la pubblicazione di un modello di dichiarazione per chi richiede la pensione con Quota 100, di prossima pubblicazione.

La norma di accesso a Quota 100 prevede  62 anni di età e 38 anni di contributi  con una attesa (finestra di decorrenza ) di:

  • tre mesi per i dipendenti del settore privato e di
  • sei mesi per i dipendenti del pubblico impiego.

Condizione essenziale è che i  richiedenti cessino  la loro attività lavorativa.

I contributi utilizzabili  per il diritto a Quota 100 sono quelli accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’Inps nonché i periodi accreditati presso la gestione separata.

In tema di cumulabilità con i redditi da lavoro la circolare precisa che :

  • i redditi non cumulabili sono quelli collegati  ad attività lavorativa svolta nel  periodo in cui vige il divieto.
  • I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali

Come redditi di lavoro autonomo si intendono  i compensi  per l’esercizio di arti e professioni

  • quelli di impresa conseguiti a seguito di attività lavorativa, ivi comprese le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ma non quelli da apporto di capitale
  • per brevetti  
  • per diritti di autore.

compensi da lavoro autonomo occasionale  vanno conteggiati in relazione all'anno di percezione , quindi rilevano anche se vengono incassati  prima della data di  decorrenza della pensione o dopo il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. .

I redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione sono i seguenti:

  • indennità percepite dagli amministratori locali  e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
  • redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro . 
  • compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale a;
  • indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace 
  • indennità percepite dai giudici onorari 
  • indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario 
  • indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva 
  • redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili
  • indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
  • indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).

Il cumulo con redditi vietati comporta la sospensione del pagamento della pensione. L'istituto chiarisce che " ad esempio  se un soggetto matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020 e compie l’età richiesta per la pensione di vecchiaia a giugno 2024, nel caso in cui:

1) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2020 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;

2) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2020 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

3) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2021 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;

4) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2021 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

5) percepisca nel 2022 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2022 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

6) percepisca nel 2023 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2023 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

7) percepisca da gennaio a maggio 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la pensione nel 2024 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

8) percepisca da giugno a dicembre 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la “pensione quota 100” è cumulabile  2024 con questo reddito, poiché è percepito successivamente alla data di compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia ancorché relativo ad attività lavorativa svolta prima della predetta data."
E' prevista una dichiarazione del lavoratore (mod. “Quota 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100” in particolare nei casi di redditi relativi a frazioni di anno. In ogni caso, l’Istituto precisa che verificherà l’eventuale percezione di redditi da lavoro incumulabili con la “pensione quota 100” anche attraverso l'incrocio con i dati dell’Agenzia delle Entrate e  di tutte le banche dati disponibili.

Nel modello  Quota 100  (di prossima pubblicazione su sito INPS)  sarà possibile indicare se i redditi percepiti in un determinato anno debbano essere imputati al periodo anteriore alla decorrenza della “pensione quota 100” o successivo al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Sarà possibile inoltre l’indicazione  dei casi di redditi che pur essendo dal punto di vista tributario assimilabili a reddito da lavoro, non rilevano ai fini della incumulabilità, ad evitare la sospensione.

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