L'Inps ha chiarito nella circolare 105 del 24.7.2019 le modalita per il versamento ai Fondi bilaterali di solidarietà da parte dei datori di lavoro della contribuzione relativa a periodi riscattabili o ricongiungibili, utili per la pensione anticipata o di vecchiaia.
L’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2109, ha previsto infatti che "i Fondi di solidarietà bilaterali provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al comma 3 in esame. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente".
Destinatarie dell’intervento le aziende dei comparti dotati dei fondi di solidarietà (credito ordinario e cooperativo, assicurazioni, Ferrovie dello Stato, già costituiti o in corso di costituzione ad ed. il Fondo Tris del comparto chimico-farmaceutico) in particolari i lavoratori che:
- si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria di esodo anticipato (art. 26 comma 9 lett b d.lgs 148 2015 senza ricorrere a riscatto e/o ricongiunzione ( i versamenti, aumentando l’anzianità assicurativa, hanno l’effetto di ridurre il periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà),
- per effetto del riscatto o della ricongiunzione possano raggiungere il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo il ricorso all’assegno straordinario.
Per le azinede tali versamenti sono deducibili dal reddito di impresa. I datori di lavoro interessati ad agevolare l'esodo del dipendente devono presentare le domande con un congruo anticipo rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (almeno quattro mesi prima).
L'istituto ricorda che è necessario che sia stato sottoscritto un accordo con il lavoratore in questo senso e che la risoluzione del rapporto di lavoro deve intervenire in prossimità del pagamento, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione, pena l'annuallamento dell'operaizone e la restituzione degli oneri senza interessi ai datori di lavoro; al lavoratore sarà data comunicazione dell'annullamento
Tutte le possibili tipologie di riscatto e di ricongiunzione previste per legge sono possibili.Sono esclusi i riscatti utili ai soli fini della misura del trattamento pensionistico (ad esempio, riscatti del periodo di part-time di tipo orizzontale,
Per accertare i requisiti di accesso possono acquisire le informazioni e la documentazione a supporto direttamente dai lavoratori .
MODALITA' PER LA DOMANDA
In attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande devono essere presentate dai datori di lavoro presso la Struttura territoriale Inps di residenza del lavoratore beneficiario utilizzando il modulo allegato alla circolare ( reperibile anche sul sito www.inps.it al seguente percorso: ”Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”) con l’eventuale documentazione allegata, per velocizzare la procedura.
Il datore di lavoro deve dichiarare:
- di aver acquisito il consenso del lavoratore interessato, debitamente informato delle condizioni previste
- di presentare la domanda di riscatto/ricongiunzione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di consenso del lavoratore, debitamente sottoscritta.
PAGAMENTO DEGLI ONERI DI RISCATTO
I corrispondenti oneri di riscatto e/o ricongiunzione devono essere versati dai datori di lavoro in unica soluzione tramite le seguenti modalità:
- bollettino MAV; è possibile ottenere la stampa on line del MAV nella sezione “Bollettini” del portale dei pagamenti, seguendo il percorso di navigazione: “www.inps.it” > “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio”.
- online sul sito www.inps.it con il sistema PagoPA, utilizzando la modalità “Pagamento immediato” tramite carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto, seguendo il percorso di navigazione: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio”.
In entrambi i casi si accede utilizzando codice fiscale del lavoratore beneficiario e numero pratica. Al momento non è utilizzabile la modalità di pagamento tramite gli Enti convenzionati “Reti Amiche”.
Effettuato il pagamento, è possibile visualizzare e stampare la ricevuta di versamento nella sezione “Pagamenti effettuati” del “Portale dei pagamenti”, seguendo il percorso di navigazione: “www.inps.it” > “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio”.