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VENDITA DIRETTA PRODOTTI AGRICOLI 2019: ISTRUZIONI INPS

2 minuti, Redazione , 24/05/2019

Vendita diretta prodotti agricoli 2019: istruzioni INPS

Modifiche sulla vendita diretta dei prodotti agricoli dopo la legge di stabilità 2019 : la contribuzione previdenziale non cambia. Le istruzioni INPS per la compilazione della D.A.

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L'Articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto  una novità in tema di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari,  da parte degli imprenditori  agricoli . 

In particolare la legge di stabilità  ha modificato la precedente normativa (art. 4, comma 1,  d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228) sulla vendita al dettaglio  da parte degli imprenditori agricoli  sia in forma singola che associata)  dei prodotti  che dovevano essere  "provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende" ,

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2135 c.c., è imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse e che per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Il comma 700 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 conferma la possibilità di esercitare la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli , fatta salva la normativa su igiene e sanità ,. e specifica che :

  • i suddetti prodotti possono anche appartenere ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda 
  • devono essere direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli;
  • il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati 

L'Inps con la circolare 76 del 21 maggio 2019  fornisce chiarimenti in materia e specifica che  il concetto di prevalenza è riferito al solo fatturato e non alla quantità di prodotti acquistati 

Inoltre  si sottolinea che dal punto di vista previdenziale l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari  non fa venire meno i requisiti per la definizione agricola dell’azienda  che continuerà ad essere assoggettata alla contribuzione agricola unificata.

La circolare fornisce poi le istruzioni per la  compilazione della Denuncia Aziendale (D.A.), relativamente ai campi coinvolti nella novità.

Considerato che l’attività di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari deve essere svolta, da soggetti che esercitano come attività principale quella di produzione agricola, potranno essere considerate tali le aziende tenute alla compilazione dei quadri F, G, H (terreni, allevamenti e macchine agricole) della D.A.

  • sulla compilazione del campo relativo al fabbisogno aziendale, nel quadro E del modello D.A.,  nella quantificazione delle giornate lavorative vanno indicate solo quelle occorrenti per la coltivazione e l’allevamento .
  • Quelle relative all’attività di vendita al dettaglio vanno  invece inserite nel campo “NOTE” del modello D.A.

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